Page 70 - Rassegna 2024-1
P. 70

DOTTRINA




                  In questa prospettiva, si è anche osservato che non assume rilevanza, ai
             fini del vaglio di legittimità del tipo di acquisizione in esame, la questione se i
             dati stessi siano stati acquisiti dalla magistratura straniera ex post o in tempo reale
             (quindi come “dati freddi” o come “flussi di comunicazioni”), osservandosi, in
             sostanza, che ciò che rileva è che i flussi di comunicazione non fossero più in
             corso, al momento in cui sono stati chiesti i dati e (a maggior ragione) quando
             quei dati furono trasmessi dalla Autorità che li aveva acquisiti. Per cui, in tal
             caso, la situazione non sarebbe dissimile da quella che si verifica quando viene
             acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memoriz-
             zato sulla memoria di un apparecchio telefonico.
                  In conclusione, quindi, la suddetta natura delle chat in esame, quali dati o
             documenti informatici di tipo comunicativo, distinti dal flusso di comunicazioni
             informatiche o telematiche in atto, cui soltanto è riconducibile la disciplina delle
             intercettazioni ai sensi dell’art. 266-bis c.p.p., consentirebbe, secondo gli indiriz-
             zi di legittimità sopra variamente citati, l’acquisizione delle medesime, ove già
             acquisite e conservate da Autorità Giudiziaria estera, mediante O.E.I. attivato
             dal Pubblico ministero.
                  Sulla base di queste considerazioni il Supremo Collegio ritiene necessario
             rimettere le questioni alle Sezioni unite prospettando i seguenti quesiti:
                  a)se in tema di mezzi di prova la acquisizione di messaggi su chat di grup-
             po scambiati con sistema cifrato, mediante O.E.I., presso Autorità Giudiziaria
             straniera che ne ha eseguito la decrittazione costituisca acquisizione di “docu-
             menti e di dati informatici” ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p. o di documenti ex art.
             234 c.p.p. o sia riconducibile in altra disciplina relativa all’acquisizione di prove;
                  b)se inoltre, tale acquisizione debba essere oggetto, ai fini della utilizzabi-
             lità dei dati in tal modo versati in atti, di preventiva o successiva verifica giuri-
             sdizionale della sua legittimità da parte delle Autorità Giurisdizionale nazionale.

                  3. Va sottolineato che ancora successivamente la tesi maggioritaria è stata
             ribadita proprio dalla VI Sezione con le sentenze n. 46482 del 29 settembre
             2023  dep.  17  novembre  2023  n.m.;  n.  46433  del  20  ottobre  2023  dep.  21
             novembre 2023 n.m.
                  Al di là delle stesse considerazioni in ordine alla natura dell’atto quale cor-
             rispondenza e non come documento o documento informatico, si sottolinea
             che per la sua utilizzazione è sufficiente la richiesta del pubblico ministero.
                  Come è possibile dedurre da queste considerazioni, la questione prospetta
             molteplici e rilevanti questioni interpretative che, tuttavia, confermano le tema-
             tiche, di cui alla premessa, che si intersecano tra di loro:

             68
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75