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CRIPTOFONINI: TRA ESIGENZE SICURITARIE E DIRITTI FONDAMENTALI




               è fondamentale il principio in forza del quale non può circolare nel processo,
               ancorché proveniente da un’altra giurisdizione, ciò che non potrebbe trovare
               riferimento nella omologa disciplina domestica.

                    2. Le riferite soluzioni della VI Sezione della Cassazione non sono state
               condivise dalla III Sezione della Suprema Corte.
                    Secondo  il  Supremo  Collegio  deve  ritenersi  che  l’acquisizione  tramite
               O.E.I. di messaggi su chat di gruppo presso Autorità Giudiziaria straniera, che
               ne abbia già eseguito la decriptazione, costituisce acquisizione di “documenti e
               di dati informatici” ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p.
                    La conclusione è dedotta sulla base della distinzione tra operazioni di cap-
               tazione e di registrazione del messaggio cifrato nel mentre lo stesso è in transito
               dall’apparecchio del mittente a quello del destinatario, e le operazioni di acqui-
               sizione  del  contenuto  del  messaggio  già  inoltrato  oltre  che  di  decriptazione
               dello  stesso,  necessarie  per  trasformare  mere  stringhe  informatiche  in  dati
               comunicativi intellegibili.
                    Solo alla prima delle due suindicate tipologie di operazioni fa riferimento
               l’art. 266-bis c.p.p., che estende l’applicabilità delle norme del codice di rito rela-
               tive alle “normali” intercettazioni di conversazioni o comunicazioni tra soggetti
               a distanza, alle intercettazioni di flussi di comunicazioni relativi a sistemi tele-
               matici ovvero intercorrenti tra più sistemi telematici: flussi che non avvengono
               in via diretta tra apparecchi informatici, ma che sfruttano la trasmissione dei
               dati in via telematica, dunque via cavo o ponti radio, ovvero per mezzo di altra
               analoga strumentazione tecnica.
                    Se, invece, il messaggio telematico sia acquisito quando non sia più all’in-
               terno di un flusso in corso di comunicazioni e sia stato criptato - come è appun-
               to accaduto nel caso di specie -, va esclusa la disciplina delle intercettazioni,
               destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto e gli
               inquirenti  ne  possono  valorizzare  il  contenuto  a  fini  dimostrativi,  laddove
               abbiano  la  disponibilità  dell’algoritmo  che  consente  di  decriptarne  il  tenore
               ovvero se tale “chiave” venga altrimenti messa a disposizione degli investigatori
               dalla società che ne è proprietaria.
                    Si è anche precisato (con riguardo al caso analogo di messaggi “whatsapp”
               e sms conservati nella memoria di un telefono cellulare) che i messaggi in parola
               integrano  mera  documentazione  di  detti  flussi  costituendo  rappresentazioni
               comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero
               dati informatici che consentono la intelligibilità del contenuto di stringhe redat-
               te secondo il sistema binario.


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