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CRIPTOFONINI: TRA ESIGENZE SICURITARIE E DIRITTI FONDAMENTALI
è fondamentale il principio in forza del quale non può circolare nel processo,
ancorché proveniente da un’altra giurisdizione, ciò che non potrebbe trovare
riferimento nella omologa disciplina domestica.
2. Le riferite soluzioni della VI Sezione della Cassazione non sono state
condivise dalla III Sezione della Suprema Corte.
Secondo il Supremo Collegio deve ritenersi che l’acquisizione tramite
O.E.I. di messaggi su chat di gruppo presso Autorità Giudiziaria straniera, che
ne abbia già eseguito la decriptazione, costituisce acquisizione di “documenti e
di dati informatici” ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p.
La conclusione è dedotta sulla base della distinzione tra operazioni di cap-
tazione e di registrazione del messaggio cifrato nel mentre lo stesso è in transito
dall’apparecchio del mittente a quello del destinatario, e le operazioni di acqui-
sizione del contenuto del messaggio già inoltrato oltre che di decriptazione
dello stesso, necessarie per trasformare mere stringhe informatiche in dati
comunicativi intellegibili.
Solo alla prima delle due suindicate tipologie di operazioni fa riferimento
l’art. 266-bis c.p.p., che estende l’applicabilità delle norme del codice di rito rela-
tive alle “normali” intercettazioni di conversazioni o comunicazioni tra soggetti
a distanza, alle intercettazioni di flussi di comunicazioni relativi a sistemi tele-
matici ovvero intercorrenti tra più sistemi telematici: flussi che non avvengono
in via diretta tra apparecchi informatici, ma che sfruttano la trasmissione dei
dati in via telematica, dunque via cavo o ponti radio, ovvero per mezzo di altra
analoga strumentazione tecnica.
Se, invece, il messaggio telematico sia acquisito quando non sia più all’in-
terno di un flusso in corso di comunicazioni e sia stato criptato - come è appun-
to accaduto nel caso di specie -, va esclusa la disciplina delle intercettazioni,
destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto e gli
inquirenti ne possono valorizzare il contenuto a fini dimostrativi, laddove
abbiano la disponibilità dell’algoritmo che consente di decriptarne il tenore
ovvero se tale “chiave” venga altrimenti messa a disposizione degli investigatori
dalla società che ne è proprietaria.
Si è anche precisato (con riguardo al caso analogo di messaggi “whatsapp”
e sms conservati nella memoria di un telefono cellulare) che i messaggi in parola
integrano mera documentazione di detti flussi costituendo rappresentazioni
comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero
dati informatici che consentono la intelligibilità del contenuto di stringhe redat-
te secondo il sistema binario.
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