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DOTTRINA




                  Questa fattispecie contabile speciale è peraltro estendibile  anche a sog-
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             getti diversi dal lavoratore che abbiano dolosamente concorso a cagionare il
             danno, in particolare al medico  che dovesse avere predisposto il falso certifi-
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             cato . Il terzo e ultimo profilo potrà scaturire dalla mancata corrispondenza
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             della prestazione dovuta sinallagmaticamente al datore di lavoro.




























                  C. Cost., 10 aprile 2020, n. 61 in www.cortecostituzionale.it). Si è dunque confermato l’inten-
                  to del legislatore che, nella consapevolezza del carattere particolarmente diffuso del fenome-
                  no dell’assenteismo pubblico e della capacità dello stesso di incrinare fortemente il senso di
                  fiducia dei cittadini nei confronti delle P.A., ha voluto espressamente prevedere l’obbligo a
                  carico del dipendente “assenteista” di risarcire (anche) il danno all’immagine. Cfr. ex multis
                  Corte dei conti, sez. giurisd. Toscana, 26 ottobre 2016, n. 66; sez. III, appello, 21 ottobre
                  2016, n. 542; sez. giurisd. Trentino A. A., 29 giugno 2018, n. 17; sez. giurisd. Basilicata, 6
                  marzo 2019, n. 8; tutte in www.corteconti.it.
             54   Nel caso di concorso tra persone nella causazione del danno erariale si definirà una respon-
                  sabilità parziaria e non solidale. Cfr. art. 1, comma 1-quater, l. 20/1994.
             55   Riguardo al concorso in reato del medico vi è da dire, per completezza, che tali condotte si
                  configurano quali fattispecie plurisoggettiva dolosa a partecipazione necessaria, atteso che la
                  giustificata assenza dal servizio del dipendente diviene possibile in quanto il medico ha rila-
                  sciato un certificato medico attestante lo stato di malattia del proprio assistito. Rientra pie-
                  namente nella prefata fattispecie, poiché riscontrabile l’elemento psicologico del dolo, il caso
                  di  un  certificato  medico  rilasciato  in  assenza  dei  presupposti  essenziali:  preventiva  visita
                  medica de visu, data di rilascio apposta sul certificato corrispondente al vero (divieto di cer-
                  tificazioni retrodatate), diagnosi e prognosi valutate esclusivamente dal sanitario (divieto di
                  redigere un certificato con diagnosi e/o prognosi indicati dallo stesso paziente). Vedi anche
                  precedente nota 13. Cfr. Corte dei conti, sez. I giurisd. centrale appello, 9 settembre 2021, n.
                  345, in www.corteconti.it.
             56   Cfr. Corte dei conti, sez. giurisd. Calabria, 21 marzo 2022, n. 64, in www.corteconti.it.

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