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FATTISPECIE DELITTUOSE CORRELATE AI COMPORTAMENTI DEL MILITARE EVENTUALMENTE
                               REALIZZATI NELL’AMBITO DELLO STATO DI MALATTIA




               4.  Truffa militare
                    A corollario della condotta simulante un’infermità, tenuta da un militare in
               danno dell’A.D., vi è poi la fattispecie delittuosa speciale sussunta nel reato di
               truffa  militare,  ex  art.  234  c.p.m.p. .  Difatti,  quest’ultima  è  integrabile  dal
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               momento che il militare, avendo simulato infermità insussistenti così da indurre
               in errore l’A.m. , ha ottenuto periodi di convalescenza nei quali ha potuto inde-
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               bitamente percepire i dovuti ratei stipendiali . Sicché, in tale caso, rileva l’ele-
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               mento dell’errore costituito dalla falsa rappresentazione della realtà che fa appa-
               rire come vera una situazione ineffetti insussistente, mediante artifici o raggiri .
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               La pena edittale della reclusione da uno a cinque anni è prevista allorché «il fatto
               è commesso a danno dell’A.m. o col pretesto di fare esonerare taluno dal ser-
               vizio militare [ovvero] se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa
               il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover ese-
               guire un ordine dell’Autorità» .
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               5.  Diserzione
                    Altra ipotesi è quella in cui il militare non provveda a giustificare  oppor-
                                                                                   41
               tunamente  la  sua  assenza  dal  servizio  mediante  comunicazione  al  proprio
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               Comando dello stato di malattia e ostensione del relativo certificato.
               36   Il reato di truffa militare ricalca nella sua struttura quello di truffa comune, previsto all’art.
                    640 c.p., è quindi contestabile al lavoratore civile che realizza la medesima condotta. Tra i due
                    reati l’unico punto di differenziazione è costituito dalla qualità di militare in capo al soggetto
                    attivo e al danneggiato dal reato di truffa militare. Cfr. P. Rivello, Manuale del diritto e della pro-
                    cedura penale militare - ordinamento giudiziario militare, cit., 436 ss.
               37   Cosa debba intendersi per A.m., per quanto concerne l’integrazione del reato di truffa militare
                    (diversa questione per il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e militare), ha dato vita a
                    diverse interpretazioni che hanno portato ad affermare che la Guardia di Finanza, ancorché
                    dipendente dal Ministero dell’Economia e delle Finanza, è una A.m., e che sussiste la truffa mili-
                    tare nell’ipotesi in cui il reato riguardi spese sostenute da altra P.A. ma comunque connesse ai
                    fini istituzionali connessi all’attività dell’A.D. o da quest’ultima rifuse. Cfr. P. Rivello, Manuale del
                    diritto e della procedura penale militare - ordinamento giudiziario militare, cit., 439 ss.; cfr. anche ex multis
                    Cass. pen., sez. I, 18 luglio 1994, n. 10138; 17 marzo 2000, n. 3491; tutte in www.pa.leggiditalia.it.
               38   Per tali condotte sarà integrato il reato di truffa (o truffa militare) e non quello di indebita
                    percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316-ter c.p. Cfr. ex multis Cass. pen., sez.
                    II, 19 dicembre 2005, n. 46198; 16 dicembre 2016, n. 53667; sez. VI, 02 agosto 2006, n.
                    27598; Trib. Trento, 14 agosto 2017, n. 397; tutte in www.pa.leggiditalia.it.
               39   Cfr. ex plurimis Cass. pen., sez. I, 13 febbraio 2009, n. 6246; 12 marzo 2015, n. 10600; 6 ago-
                    sto 2015, n. 34493; 5 aprile 2017, n. 17047; 15 gennaio 2018, n. 1523; 19 agosto 2021, n.
                    31849; 13 ottobre 2021, n. 37284; 8 giugno 2022, n. 22206; tutte in www.pa.leggiditalia.it.
               40   Art. 234 c.p.m.p. comma 1 e 2; la relativa condanna comporta la rimozione.
               41   Si noti bene che, qualora il militare produca valida certificazione medica a giustifica dell’as-
                    senza, ancorché presentata oltre i vari termini temporali di riferimento, non sarà integrata la
                    rilevanza penale, rimanendo comunque ferma quella disciplinare e amministrativa. Cfr. Cass.
                    pen., sez. I, 15 ottobre 2012, n. 40307, in www.pa.leggiditalia.it.
               42   Cfr. Cass. pen., sez. I, 10 agosto 2018, n. 29105, in www.pa.leggiditalia.it.

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