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DOTTRINA
materialmente , atte a comprovare un’infermità fittizia così da indurre - concre-
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tamente - in errore l’A.m. circa l’esistenza della prefata infermità con la conse-
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guenza, tra l’altro, che il delitto de quo non si consuma nel luogo in cui viene rila-
sciata la certificazione medica attestante la malattia, ma in quello in cui, a seguito
della presentazione di detta certificazione, si verifica l’induzione in errore
delComando militare d’appartenenza . Per i reati di simulazione il legislatore
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ha peraltro previsto per chi concorre a questa tipologia di illeciti una specifica
circostanza aggravante contenuta nell’art. 162 c.p.m.p. ove, al comma 1, si fissa
un aumento di pena per coloro che hanno commesso il fatto ai fini di lucro,
mentre al comma 2 si statuisce che «il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o
altro esercente una professione sanitaria, che concorre [nei reati in questione],
soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà. L’aumento è
della metà se il colpevole è un Ufficiale».
Al verificarsi delle fattispecie in analisi chi concorre, con dolo , in tali reati
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potrà sottostare al c.p.m.p. Invero, l’art. 14, comma 1, c.p.m.p., assoggetta espres-
samente alla legge penale militare le persone estranee alle FF.AA. che concorro-
no a commettere un reato militare .
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nevolmente dedurre qualora il militare durante lo stato di asserita malattia attui comporta-
menti incompatibili con lo stato patologico “sofferto” o che magari dimostrino oltre ogni
ragionevole dubbio che lo stato di malattia sia stato ricercato dal militare al fine di potersi
dedicare ad altre specifiche faccende, quali, per esempio, la fisicamente onerosa attività di
ristrutturazione di un’abitazione. Vedasi precedente nota 98. (Cfr. ex multis Cass. pen., sez. 1,
13 febbraio 2009, n. 6246; 3 settembre 2009, n. 33866; 12 marzo 2015, n. 10600; tutte in
www.pa.leggiditalia.it). La simulazione ideologica può anche essere realizzata mediante il
fenomeno dello “shopping medico”, ossia del continuo cambio di medico (ommettendo di
dichiarare il pregresso clinico) al fine di attestare lo stato di malattia riferito a patologie lievi
che, se rappresentate a un solo sanitario, non gli sarebbe dato ulteriore seguito sanitario. Cfr.
Cass. pen., sez. II, 10 novembre 2020, n. 31429, in www.pa.leggiditalia.it.
30 Tale simulazione si avrà allorquando il militare produca certificazioni mediche, originariamen-
te vere, graficamente alterate ovvero totalmente finte. Cfr. ex plurimis Cass. pen., sez. 1, 13 feb-
braio 2009, n. 6246; 29 ottobre 2015, n. 43694; 4 maggio 2017, n. 21302; 15 gennaio 2018, n.
1523; 30 novembre 2021, n. 44190; 8 giugno 2022, n. 22205; tutte in www.pa.leggiditalia.it.
31 In punto di dottrina e di giurisprudenza si è giunti a definire, in via maggioritaria, che per
consumare il reato in questione la condotta simulatoria del militare deve effettivamente aver
indotto in errore l’A.m., significando che non si può ritenere consumato il reato a fronte del
solo tentativo di indurre l’A.D. Cfr. P. Rivello, Manuale del diritto e della procedura penale militare
- ordinamento giudiziario militare, cit., 292 ss.
32 Cfr. Cass. pen., sez. I, 12 febbraio 2001, n. 16611; 6 agosto 2015, n. 34493; tutte in
www.pa.leggiditalia.it.
33 Per i quali al successivo art. 163 si prevede la pena accessoria della rimozione quando dalla
condanna non ne derivi la degradazione.
34 Non potrà sussistere l’elemento soggettivo del dolo per il medico che ha proceduto in buona
fede ovvero dimostrando che disconosceva la qualità di militare dell’assistito. Cfr. Cass. pen.,
sez. II, 10 novembre 2020, n. 31429; Trib. Taranto, sez. I, 28 ottobre 2013; tutte in
www.pa.leggiditalia.it.
35 Cfr. 32 ss. cfr. anche A. Conti, S. Setti, Lezioni di diritto militare, cit., 210.
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