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DOTTRINA




             materialmente , atte a comprovare un’infermità fittizia così da indurre - concre-
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             tamente  - in errore l’A.m. circa l’esistenza della prefata infermità con la conse-
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             guenza, tra l’altro, che il delitto de quo non si consuma nel luogo in cui viene rila-
             sciata la certificazione medica attestante la malattia, ma in quello in cui, a seguito
             della  presentazione  di  detta  certificazione,  si  verifica  l’induzione  in  errore
             delComando militare d’appartenenza . Per i reati di simulazione  il legislatore
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             ha peraltro previsto per chi concorre a questa tipologia di illeciti una specifica
             circostanza aggravante contenuta nell’art. 162 c.p.m.p. ove, al comma 1, si fissa
             un aumento di pena per coloro che hanno commesso il fatto ai fini di lucro,
             mentre al comma 2 si statuisce che «il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o
             altro esercente una professione sanitaria, che concorre [nei reati in questione],
             soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà. L’aumento è
             della metà se il colpevole è un Ufficiale».
                  Al verificarsi delle fattispecie in analisi chi concorre, con dolo , in tali reati
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             potrà sottostare al c.p.m.p. Invero, l’art. 14, comma 1, c.p.m.p., assoggetta espres-
             samente alla legge penale militare le persone estranee alle FF.AA. che concorro-
             no a commettere un reato militare .
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                  nevolmente dedurre qualora il militare durante lo stato di asserita malattia attui comporta-
                  menti incompatibili con lo stato patologico “sofferto” o che magari dimostrino oltre ogni
                  ragionevole dubbio che lo stato di malattia sia stato ricercato dal militare al fine di potersi
                  dedicare ad altre specifiche faccende, quali, per esempio, la fisicamente onerosa attività di
                  ristrutturazione di un’abitazione. Vedasi precedente nota 98. (Cfr. ex multis Cass. pen., sez. 1,
                  13 febbraio 2009, n. 6246; 3 settembre 2009, n. 33866; 12 marzo 2015, n. 10600; tutte in
                  www.pa.leggiditalia.it).  La  simulazione  ideologica  può  anche  essere  realizzata  mediante  il
                  fenomeno dello “shopping medico”, ossia del continuo cambio di medico (ommettendo di
                  dichiarare il pregresso clinico) al fine di attestare lo stato di malattia riferito a patologie lievi
                  che, se rappresentate a un solo sanitario, non gli sarebbe dato ulteriore seguito sanitario. Cfr.
                  Cass. pen., sez. II, 10 novembre 2020, n. 31429, in www.pa.leggiditalia.it.
             30   Tale simulazione si avrà allorquando il militare produca certificazioni mediche, originariamen-
                  te vere, graficamente alterate ovvero totalmente finte. Cfr. ex plurimis Cass. pen., sez. 1, 13 feb-
                  braio 2009, n. 6246; 29 ottobre 2015, n. 43694; 4 maggio 2017, n. 21302; 15 gennaio 2018, n.
                  1523; 30 novembre 2021, n. 44190; 8 giugno 2022, n. 22205; tutte in www.pa.leggiditalia.it.
             31   In punto di dottrina e di giurisprudenza si è giunti a definire, in via maggioritaria, che per
                  consumare il reato in questione la condotta simulatoria del militare deve effettivamente aver
                  indotto in errore l’A.m., significando che non si può ritenere consumato il reato a fronte del
                  solo tentativo di indurre l’A.D. Cfr. P. Rivello, Manuale del diritto e della procedura penale militare
                  - ordinamento giudiziario militare, cit., 292 ss.
             32   Cfr.  Cass.  pen.,  sez.  I,  12  febbraio  2001,  n.  16611;  6  agosto  2015,  n.  34493;  tutte  in
                  www.pa.leggiditalia.it.
             33   Per i quali al successivo art. 163 si prevede la pena accessoria della rimozione quando dalla
                  condanna non ne derivi la degradazione.
             34   Non potrà sussistere l’elemento soggettivo del dolo per il medico che ha proceduto in buona
                  fede ovvero dimostrando che disconosceva la qualità di militare dell’assistito. Cfr. Cass. pen.,
                  sez.  II,  10  novembre  2020,  n.  31429;  Trib.  Taranto,  sez.  I,  28  ottobre  2013;  tutte  in
                  www.pa.leggiditalia.it.
             35   Cfr. 32 ss. cfr. anche A. Conti, S. Setti, Lezioni di diritto militare, cit., 210.

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