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DOTTRINA




                  Per questa circostanza si possono configurare, a seconda della durata
             temporale di suddetta situazione , i reati militari di “allontanamento illecito”,
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             ex art. 147 c.p.m.p., oppure “diserzione”, ex art. 148 c.p.m.p. . In entrambi le
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             predette casistiche, relativamente alla materia in dibattito, assume rilevo ai fini
             dell’integrazione del reato l’elemento costitutivo del “giusto motivo” che in
             punto di giurisprudenza si è escluso possa ricomprendere genericamente il
             caso in cui il militare, ancorché non idoneo, si ritenga di propria iniziativa eso-
             nerato dalla prestazione del servizio militare. In virtù degli obblighi ordina-
             mentali di disciplina e di rispetto dei rapporti gerarchici, egli avrà l’obbligo, a
             seconda dello specifico caso, di presentarsi all’autorità militare per l’accerta-
             mento  dell’inidoneità  ovvero  presentare  idonea  certificazione  medica  atte-
             stante  l’inabilità .  Nondimeno,  un’infermità  potrà  essere  eletta  a  “giusto
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             motivo” soltanto qualora si connoti di una gravità tale da costituire un ogget-
             tivo ostacolo al rientro in sede a causa della difficoltà a deambulare oppure
             dal pericolo rappresentato dallo spostamento; o anche allorché vi sia un qua-
             dro clinico del militare da cui emerge una personalità fortemente disturbata e
             incapace di sopportare la vita militare . Inoltre, si badi bene che per costante
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             giurisprudenza il reato militare di diserzione non si configura nei casi dove
             l’assenza dal servizio militare trovi titolo in un’autorizzazione - diretta o indi-
             retta - dell’A.m., pur se carpita con dolo . Orbene, allorquando detto reato
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             coesista con quello di simulazione d’infermità, quest’ultimo potrà assorbire il
             primo.

             43   I reati de quibus sono integrati dopo un’assenza ingiustificata del militare di almeno un giorno
                  e si differenziano poi soltanto nell’elemento della durata temporale di tale assenza che, se
                  inferiore ai cinque giorni, integrerà il reato di “allontanamento illecito” o quello più grave di
                  “diserzione”, se superiore. Entrambi sono caratterizzati dalla bipartizione del reato in “pro-
                  prio” e “improprio”. Nel primo caso si avrà a fronte di allontanamento senza autorizzazione
                  del militare in servizio, nel secondo caso si avrà quando il militare che, essendo in servizio
                  alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenti, senza giusto motivo, nei giorni
                  (meno o più di cinque) successivi a quello prefisso per il rientro. Cfr. P. Rivello, Manuale del
                  diritto e della procedura penale militare - ordinamento giudiziario militare, cit., 267 ss.
             44   Per entrambe le situazioni in dottrina si è osservato che la norma mira a tutelare l’integrità e
                  la continuità del servizio militare, in tal guisa che si ritiene offeso tale interesse al verificarsi
                  della semplice assenza, a prescindere dal grado di utilità che la presenza del soggetto de quo
                  possa avere nel concreto. Cfr. Venditti, I reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare,
                  IV edizione, Milano, 1995, 150; P. Rivello, Manuale del diritto e della procedura penale militare - ordi-
                  namento giudiziario militare, cit., 267 ss.
             45   Cfr. Cass., sez. I, 3 marzo 2005, n. 288, in www.pa.pleggiditalia.it; P. Rivello, Manuale del diritto
                  e della procedura penale militare - ordinamento giudiziario militare, cit., 270.
             46   Cfr. C. Mil. App., sez. Verona, 18 marzo 1994; Cass., sez. I, 19 novembre 2004, n. 1294; tutte
                  in www.pa.leggiditalia.it.
             47   Cfr. Cass. pen., sez. I, 14 luglio 2006, n. 29105; 2 maggio 2006, n. 18450; 6 marzo 2001, n.
                  15566; 13 febbraio 2009, n. 6246; tutte in www.pa.leggiditalia.it.

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