Page 57 - Rassegna 2024-1
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FATTISPECIE DELITTUOSE CORRELATE AI COMPORTAMENTI DEL MILITARE EVENTUALMENTE
                               REALIZZATI NELL’AMBITO DELLO STATO DI MALATTIA




               2.  La fraudolenta certificazione della malattia nel pubblico impiego
                    Dal quadro sanzionatorio appena cennato emerge che non sono diretta-
               mente ricollegate eventuali responsabilità penali in capo al pubblico dipendente
               o militare inosservante la disciplina delle VMC. Infatti, tale trasgressione non
               costituisce, di per sé, né reato comune né tantomeno reato militare .
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                    Al riguardo, prima di procedere oltre, al fine di meglio orientarsi circa l’even-
               tuale applicabilità verso chi riveste lo status militi di determinate fattispecie delit-
               tuose, giova rammentare che il personale militare soggiace, oltre che al diritto
               penale comune, al diritto penale militare , ed è acclarato che quest’ultimo conser-
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               vi il proprio carattere di specialità rispetto al diritto penale comune. Secondo l’art.
               16 c.p., Leggi penali speciali, le disposizioni del c.p. «si applicano anche alle materie
               regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti». A
               ciò consegue che, come anzidetto, anche la materia penale militare è, in via di prin-
               cipio, regolata dal c.p. comune, il quale è comunque la legge fondamentale, anche
               quando esista un’altra legge penale che regoli una qualsiasi materia. Rispetto al c.p.,
               tutte le altre leggi penali sono, di regola, complementari (cosiddetto “principio di
               complementarità”). Sicché, chi riveste lo status di militare somma tale conditio a
               quella di cittadino, con la conseguenza che sussiste la responsabilità penale sia nel
               caso si violi la legge penale comune sia la norma penale militare . Rileva poi la
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               statuizione dell’art. 15 c.p., Materia regolata da più leggi penali o da più disposi-
               zioni della medesima legge, per cui nei casi in cui più disposizioni di legge regolino
               la stessa materia dovrà trovare applicazione solo la disposizione speciale, salvo
               contrarie indicazioni legislative. Pertanto, le previsioni del codice penale comune
               non possono rinvenire spazio operativo allorquando la legislazione penale mili-
               tare tipizzi espressamente e con aspetti di specificità un determinato istituto, da
               queste già delineato a livello generale (cosiddetto “principio di specialità”) .
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               19   La definizione di reato militare è tutt’oggi dibattuta; quella prevalente intende il reato militare
                    come la condotta offensiva di un interesse militare. Il reato militare ha poi la caratteristica di
                    avere natura esclusivamente delittuosa e viene poi suddiviso, al suo interno, in reati “esclusi-
                    vamente militari” (art. 37, comma 2, c.p.m.p.) e reati “obiettivamente militari”, di cui non si
                    tratterà oltre in questa sede. Cfr. A. Conti, S. Setti, Lezioni di diritto militare, cit., 211 ss.
               20   Il diritto penale militare è costituito principalmente dal r.d. 20 febbraio 1941, n. 303, Codici
                    penali militari di pace e di guerra, contenente il Codice penale militare di pace (c.p.m.p.) e il
                    Codice penale militare di guerra (c.p.m.g.), ma può anche essere costituito da altre leggi pena-
                    li  militari  qualora  il  legislatore  qualifichi  come  tali  il  rispettivo  testo  normativo.  Ad  ogni
                    modo, il c.p.m.p. rappresenta la più importante legge penale militare (nonché l’unica di rilievo
                    ai fini della trattazione del presente saggio). Cfr. A. Conti, S. Setti, Lezioni di diritto militare, cit.,
                    206; cfr. anche D. Brunelli, G. Mazzi, Diritto penale militare, Milano, 2007, 41.
               21   Cfr. A. Conti, S. Setti, Lezioni di diritto militare, cit., 203 ss.; cfr. anche D. Brunelli, G. Mazzi,
                    Diritto penale militare, cit., 4 ss.; cfr. anche P. Rivello, Manuale del diritto e della procedura penale mili-
                    tare - ordinamento giudiziario militare, Torino, 2021, 15 ss.
               22   Cfr. P. Rivello, Manuale del diritto e della procedura penale militare - ordinamento giudiziario militare, Torino, 2021, 16.

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