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DOTTRINA
Ancora, il rispetto della disciplina delle VMC, segnatamente della reperi-
bilità presso il proprio domicilio , è acclarato che costituisca un obbligo per il
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lavoratore ammalato, in quanto l’assenza, rendendo di fatto impossibile il con-
trollo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento sia nei
confronti dell’INPS sia nei confronti del datore di lavoro, che vanta un rappor-
to sinallagmatico e perciò ha legittimo interesse a controllare l’effettiva sussi-
stenza della causa che impedisce la prestazione d’opera .
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Nell’alveo di tale contesto normativo è collocata la disciplina dell’assenza
per malattia del militare, che purtuttavia prevede alcune peculiari deroghe quali
l’esonero del personale militare dall’osservanza delle fasce orarie delle VMC
allorquando, alternativamente: la relativa certificazione sanitaria della malattia
sia stata rilasciata da organi sanitari militari, l’assenza sia dovuta a ferite o lesioni
traumatiche riportate durante il servizio oppure vi siano particolari patologie
tali per cui gli organi sanitari militari ritengano opportuno non esperire la VMC.
Durante il periodo di malattia, il militare , ad esclusione dei suddetti
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casi, sarà quindi tenuto al rispetto della sopra cennata disciplina, delle fasce di
reperibilità, a comportarsi secondo ordinaria diligenza affinché l’eventuale
VMC possa essere portata a regolare compimento e non dovrà mettere in atto
10 Le fasce orarie in cui il dipendente pubblico, militari compresi, ha l’obbligo di reperibilità pres-
so l’indirizzo eletto e in cui le VMC possono essere svolte sono: dalle ore 09:00 alle 13:00 e
dalle ore 15:00 alle 18:00, valide tutti i giorni della settimana, feriali e festivi. Rimangono tuttavia
esenti da siffatta reperibilità i soggetti per cui l’assenza è riconducibile a patologie gravi richie-
denti terapie salvavita. Cfr. M. Cistaro, La malattia del dipendente pubblico, in Azienditalia 3/2020;
cfr. anche INPS F.a.q. Certificato di malattia in www.inps.it. Riguardo a tali fasce orarie, il TAR
del Lazio ha di recente annullato il d.m. del 17 ottobre 2017, n. 206, affermando che il mante-
nimento di fasce orarie di reperibilità differenziate tra pubblico e privato, con maggiore onere
per i lavoratori pubblici (sette ore a fronte di quattro nell’arco di una giornata e con obbligo di
reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi) costituisce una ingiustificata disparità di
trattamento, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente
a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne deriva
quindi la violazione dell’art. 3 Cost., non essendo rispettato il principio di uguaglianza. Cfr.
TAR Lazio, sez. IV ter, 3 novembre 2023, n. 16305, in www.pa.leggiditalia.it.
11 Il Giudice delle Leggi ha poi rimarcato che l’esistenza per il lavoratore dell’obbligo di repe-
ribilità alla VMC non contrasta con il carattere pubblico dell’assicurazione, tanto più che essa
può essere fornita con un minimo di diligenza e disponibilità, atteso l’ambito molto limitato
delle fasce di reperibilità per cui non risulta essere né tampoco gravoso o vessatorio. Cfr. C.
Cost., 14 gennaio 1988, n. 78, in www.cortecostituzionale.it.
12 In punto di giurisprudenza, limitatamente all’ambito castrense, si è definito che deve essere
operata una distinzione tra il militare in stato di malattia (certificata da medico estraneo
all’A.D.) e aspettativa per infermità/licenza di convalescenza (promulgata da organi sanitari
militari); per cui nel primo caso è previsto l’obbligo degli orari di reperibilità oraria per
l’eventuale VMC, che si giustifica in relazione all’esigenza di prevenire e contrastare l’assen-
teismo del dipendente pubblico. Nell’ipotesi, invece, di assenza dal servizio per inidoneità
temporanea, il dipendente è già stato sottoposto alla visita del sanitario della F.A. sicché la
predetta esigenza viene meno. Cfr. Cons. St., sez. I, 24 novembre 2021, n. 01972, in www.giu-
stizia-amministrativa.it.
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