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DOTTRINA




                  Ancora, il rispetto della disciplina delle VMC, segnatamente della reperi-
             bilità presso il proprio domicilio , è acclarato che costituisca un obbligo per il
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             lavoratore ammalato, in quanto l’assenza, rendendo di fatto impossibile il con-
             trollo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento sia nei
             confronti dell’INPS sia nei confronti del datore di lavoro, che vanta un rappor-
             to sinallagmatico e perciò ha legittimo interesse a controllare l’effettiva sussi-
             stenza della causa che impedisce la prestazione d’opera .
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                  Nell’alveo di tale contesto normativo è collocata la disciplina dell’assenza
             per malattia del militare, che purtuttavia prevede alcune peculiari deroghe quali
             l’esonero del personale militare dall’osservanza delle fasce orarie delle VMC
             allorquando, alternativamente: la relativa certificazione sanitaria della malattia
             sia stata rilasciata da organi sanitari militari, l’assenza sia dovuta a ferite o lesioni
             traumatiche riportate durante il servizio oppure vi siano particolari patologie
             tali per cui gli organi sanitari militari ritengano opportuno non esperire la VMC.
                  Durante il periodo di malattia, il militare , ad esclusione dei suddetti
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             casi, sarà quindi tenuto al rispetto della sopra cennata disciplina, delle fasce di
             reperibilità,  a  comportarsi  secondo  ordinaria  diligenza  affinché  l’eventuale
             VMC possa essere portata a regolare compimento e non dovrà mettere in atto

             10   Le fasce orarie in cui il dipendente pubblico, militari compresi, ha l’obbligo di reperibilità pres-
                  so l’indirizzo eletto e in cui le VMC possono essere svolte sono: dalle ore 09:00 alle 13:00 e
                  dalle ore 15:00 alle 18:00, valide tutti i giorni della settimana, feriali e festivi. Rimangono tuttavia
                  esenti da siffatta reperibilità i soggetti per cui l’assenza è riconducibile a patologie gravi richie-
                  denti terapie salvavita. Cfr. M. Cistaro, La malattia del dipendente pubblico, in Azienditalia 3/2020;
                  cfr. anche INPS F.a.q. Certificato di malattia in www.inps.it. Riguardo a tali fasce orarie, il TAR
                  del Lazio ha di recente annullato il d.m. del 17 ottobre 2017, n. 206, affermando che il mante-
                  nimento di fasce orarie di reperibilità differenziate tra pubblico e privato, con maggiore onere
                  per i lavoratori pubblici (sette ore a fronte di quattro nell’arco di una giornata e con obbligo di
                  reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi) costituisce una ingiustificata disparità di
                  trattamento, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente
                  a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne deriva
                  quindi la violazione dell’art. 3 Cost., non essendo rispettato il principio di uguaglianza. Cfr.
                  TAR Lazio, sez. IV ter, 3 novembre 2023, n. 16305, in www.pa.leggiditalia.it.
             11   Il Giudice delle Leggi ha poi rimarcato che l’esistenza per il lavoratore dell’obbligo di repe-
                  ribilità alla VMC non contrasta con il carattere pubblico dell’assicurazione, tanto più che essa
                  può essere fornita con un minimo di diligenza e disponibilità, atteso l’ambito molto limitato
                  delle fasce di reperibilità per cui non risulta essere né tampoco gravoso o vessatorio. Cfr. C.
                  Cost., 14 gennaio 1988, n. 78, in www.cortecostituzionale.it.
             12   In punto di giurisprudenza, limitatamente all’ambito castrense, si è definito che deve essere
                  operata una distinzione tra il militare in stato di malattia (certificata da medico estraneo
                  all’A.D.) e aspettativa per infermità/licenza di convalescenza (promulgata da organi sanitari
                  militari);  per  cui  nel  primo  caso  è  previsto  l’obbligo  degli  orari  di  reperibilità  oraria  per
                  l’eventuale VMC, che si giustifica in relazione all’esigenza di prevenire e contrastare l’assen-
                  teismo del dipendente pubblico. Nell’ipotesi, invece, di assenza dal servizio per inidoneità
                  temporanea, il dipendente è già stato sottoposto alla visita del sanitario della F.A. sicché la
                  predetta esigenza viene meno. Cfr. Cons. St., sez. I, 24 novembre 2021, n. 01972, in www.giu-
                  stizia-amministrativa.it.

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