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DOTTRINA




             1.  Il contesto delle assenze per malattia del militare
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                  Al fine di poter meglio comprendere l’argomento in esame è opportuno
             fornire, a premessa, una sintetica rassegna degli aspetti salienti, a carattere gene-
             rale, delle assenze dal servizio del militare in stato di malattia.
                  Nell’ambito del rapporto di lavoro, privato o pubblico, assume particolare
             rilevanza il tema delle assenze per malattia del lavoratore che, data la sua com-
             plessità, ha sviluppato una corposa disciplina e stimolato una cospicua produ-
             zione giurisprudenziale frutto dell’elevato e variegato contenzioso avvenuto in
             materia. Le norme disciplinanti la malattia del lavoratore e le relative VMC, di
             cui non si tratterà esaurientemente nel presente, si differenziano in parte tra
             l’ambito del lavoro privato e quello pubblico, sebbene i principi ordinatori siano
             i medesimi. All’interno di quello pubblico vi è poi un ulteriore e caratteristico
             hortus costituito dalle Forze Armate   .
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                  In tale contesto risulta di strumentale interesse la visita medica di controllo
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             -  cosiddetta  “visita  fiscale”  -  realizzata  dall’Istituto  Nazionale  Previdenza
             Sociale - INPS nei confronti del lavoratore ammalato.
                  A carattere generale, affinché il lavoratore in caso di malattia possa assen-
             tarsi legittimamente dal lavoro e quindi acquisire, al contempo, il diritto alle
             relative tutele è condicio iuris che tale situazione sia attestata da idonea certifica-
             zione medica .
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             1    Cfr. Assenze per malattia e visita medica di controllo: la disciplina “speciale” a cui soggiace il personale
                  militare, R. Giani, in Rassegna della Giustizia Militare - rivista di diritto e procedura penale militare, n.
                  4/2022 (in www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Pagine/default.aspx).
             2    Esercito, Marina Militare - incluso il Corpo delle Capitanerie di Porto (artt. 132 e ss., d.lgs.
                  15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare) e Aeronautica Militare (artt. 621 ss.,
                  d.lgs. 66/2010), dal 2000 si aggiunge a queste la quarta F.A. autonoma i Carabinieri (art. 1, l.
                  78/2000 e artt. 621 ss., d.lgs. 66/2010). È anche da considerare appartenente alle FF.AA. la
                  Guardia di Finanza, quale corpo militare con compiti speciali (art. 1, l. 189/1959, e art. 1,
                  d.lgs. 68/2001).
             3    D’ora in avanti il termine “Forze Armata” sarà indicato con l’acronimo “F.A.”, al plurale
                  “FF.AA.”.
             4    D’ora in avanti in luogo dei termini “Visita medica domiciliare”, “Visita fiscale” o “Visita
                  medica di controllo” si userà quello di VMC, acronimo largamente usato dall’INPS nelle
                  comunicazioni in materia.
             5    Affinché  la  certificazione  della  malattia  -  intesa  come  infermità  comportante  incapacità
                  lavorativa - possa essere ritenuta valida e idonea, è necessaria che provenga da soggetti abi-
                  litati al rilascio individuati nei “medici curanti”. Essi possono essere: medico scelto dal lavo-
                  ratore a norma della convenzione unica; medico specialista; medico di accettazione ospe-
                  daliero; medico di accettazione presso case di cura convenzionate; medico universitario;
                  libero professionista che assuma in cura il lavoratore in caso di urgenza, utilizzando il pro-
                  prio ricettario. Invero, per “medico curante” si intende ogni medico dal quale può pervenire
                  la certificazione di malattia (cfr. art. 7 d.P.c.m. del 26 marzo 2008, Attuazione dell’articolo
                  1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche
                  e trasmissione dati di natura sanitaria, nell’ambito del Sistema pubblico di connettività; cfr.

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