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DOTTRINA
1. Il contesto delle assenze per malattia del militare
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Al fine di poter meglio comprendere l’argomento in esame è opportuno
fornire, a premessa, una sintetica rassegna degli aspetti salienti, a carattere gene-
rale, delle assenze dal servizio del militare in stato di malattia.
Nell’ambito del rapporto di lavoro, privato o pubblico, assume particolare
rilevanza il tema delle assenze per malattia del lavoratore che, data la sua com-
plessità, ha sviluppato una corposa disciplina e stimolato una cospicua produ-
zione giurisprudenziale frutto dell’elevato e variegato contenzioso avvenuto in
materia. Le norme disciplinanti la malattia del lavoratore e le relative VMC, di
cui non si tratterà esaurientemente nel presente, si differenziano in parte tra
l’ambito del lavoro privato e quello pubblico, sebbene i principi ordinatori siano
i medesimi. All’interno di quello pubblico vi è poi un ulteriore e caratteristico
hortus costituito dalle Forze Armate .
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In tale contesto risulta di strumentale interesse la visita medica di controllo
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- cosiddetta “visita fiscale” - realizzata dall’Istituto Nazionale Previdenza
Sociale - INPS nei confronti del lavoratore ammalato.
A carattere generale, affinché il lavoratore in caso di malattia possa assen-
tarsi legittimamente dal lavoro e quindi acquisire, al contempo, il diritto alle
relative tutele è condicio iuris che tale situazione sia attestata da idonea certifica-
zione medica .
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1 Cfr. Assenze per malattia e visita medica di controllo: la disciplina “speciale” a cui soggiace il personale
militare, R. Giani, in Rassegna della Giustizia Militare - rivista di diritto e procedura penale militare, n.
4/2022 (in www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Pagine/default.aspx).
2 Esercito, Marina Militare - incluso il Corpo delle Capitanerie di Porto (artt. 132 e ss., d.lgs.
15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare) e Aeronautica Militare (artt. 621 ss.,
d.lgs. 66/2010), dal 2000 si aggiunge a queste la quarta F.A. autonoma i Carabinieri (art. 1, l.
78/2000 e artt. 621 ss., d.lgs. 66/2010). È anche da considerare appartenente alle FF.AA. la
Guardia di Finanza, quale corpo militare con compiti speciali (art. 1, l. 189/1959, e art. 1,
d.lgs. 68/2001).
3 D’ora in avanti il termine “Forze Armata” sarà indicato con l’acronimo “F.A.”, al plurale
“FF.AA.”.
4 D’ora in avanti in luogo dei termini “Visita medica domiciliare”, “Visita fiscale” o “Visita
medica di controllo” si userà quello di VMC, acronimo largamente usato dall’INPS nelle
comunicazioni in materia.
5 Affinché la certificazione della malattia - intesa come infermità comportante incapacità
lavorativa - possa essere ritenuta valida e idonea, è necessaria che provenga da soggetti abi-
litati al rilascio individuati nei “medici curanti”. Essi possono essere: medico scelto dal lavo-
ratore a norma della convenzione unica; medico specialista; medico di accettazione ospe-
daliero; medico di accettazione presso case di cura convenzionate; medico universitario;
libero professionista che assuma in cura il lavoratore in caso di urgenza, utilizzando il pro-
prio ricettario. Invero, per “medico curante” si intende ogni medico dal quale può pervenire
la certificazione di malattia (cfr. art. 7 d.P.c.m. del 26 marzo 2008, Attuazione dell’articolo
1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche
e trasmissione dati di natura sanitaria, nell’ambito del Sistema pubblico di connettività; cfr.
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