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FATTISPECIE DELITTUOSE CORRELATE AI COMPORTAMENTI DEL MILITARE EVENTUALMENTE
                               REALIZZATI NELL’AMBITO DELLO STATO DI MALATTIA




               comportamenti  che  possano  pregiudicare  la  propria  guarigione  ovvero  far
               sorgere il ragionevole dubbio sull’esistenza dello stato di malattia   .
                                                                                13 14
                    Per l’inosservanza delle disposizioni ora descritte, la disciplina della VMC
               ricollega un quadro sanzionatorio di natura amministrativa  e disciplinare 16 17 .
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               13   F. Carinci, A. Boscati, S. Mainardi, Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Milano, 2021,
                    276 ss.; Cfr. ex multis Cass. civ., sez. lavoro, 19 settembre 2017, n. 21667; 13 aprile 2021, n.
                    9647; tutte in www.italgiure.giustizia.it.
               14   In linea di principio lo stato di malattia non permette lo svolgimento di alcuna attività lavorativa
                    durante l’assenza. Ciò in quanto lavorare durante la malattia (rectius svolgere altro lavoro presso
                    terzi anche se questi sono familiari del dipendente) è idoneo a violare i doveri di correttezza e
                    buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il licenziamento, solo se detta
                    attività: non faccia presumere l’inesistenza della malattia o non pregiudichi o ritardi la guarigio-
                    ne e il rientro in servizio del lavoratore. L’onere di provare l’incidenza dell’attività nel ritardare
                    o pregiudicare la guarigione ai fini del relativo rilievo disciplinare nel corso della malattia grava
                    sul datore di lavoro (Cfr. M. Cistaro, La malattia del dipendente pubblico, in Azienditalia 3/2020.e F.
                    Carinci, A. Boscati, S. Mainardi, Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, cit., 276 ss. Cfr.
                    anche ex multis Cass. civ., sez. lavoro, 19 settembre 2017, n. 21667; 16 agosto 2016, n. 17113,
                    tutte in www.italgiure.giustizia.it). Recentemente, si è poi definito che è da ritenersi illegittimo il
                    licenziamento del lavoratore che durante il periodo di malattia svolge attività ludico-ricreative
                    purché in relazione alla patologia sofferta dal lavoratore queste non risultino compromettenti
                    il pieno recupero del buon stato di salute (Cfr. Cass. civ., sez. lavoro, 13 aprile 2021, n. 9647, in
                    www.italgiure.giustizia.it). Diversamente, si ritiene che lo svolgimento di attività sportiva venga
                    considerato generalmente non compatibile con le condizioni fisiche del dipendente in malattia
                    che, in quanto tale, ha ridotto la sua capacità lavorativa con rischio di aggravamento delle con-
                    dizioni stesse (cfr. Cass., 9 gennaio 2015, n. 144 in www.italgiure.giustizia.it). È anche valido il
                    licenziamento del dipendente che durante il periodo di malattia partecipa a una battuta di caccia
                    (Cass. civ., sez. lavoro, 17 dicembre 2015, n. 605, in www.italure.it). L’Amministrazione ha il
                    potere di usare gli accertamenti investigativi per verificare se il lavoratore ammalato svolga con-
                    temporaneamente altra attività. Tali controlli si devono limitare all’osservazione del comporta-
                    mento del dipendente nella vita giornaliera, al fine di dimostrare l’inconsistenza della malattia
                    o l’incapacità di quest’ultima a incidere negativamente sulla idoneità lavorativa. Essi non viola-
                    no il divieto legale di accertamenti sanitari e di controlli sulle infermità del lavoratore, dal
                    momento che riguardano un fatto materiale che integra un illecito disciplinare. M. Cistaro, La
                    malattia del dipendente pubblico, in Azienditalia 3/2020. F. Carinci, A. Boscati, S. Mainardi, Diritto
                    del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, cit., 276; cfr. anche Cons. St., sez. I, 24 dicembre 2021, n.
                    01972, in www.giustizia-amministrativa.it.
               15   Il  rilievo  di  carattere  amministrativo  trova  il  suo  fondamento  nell’art.  5,  comma  14,  d.l.
                    463/1983, con cui si prevede la perdita del «…diritto a qualsiasi trattamento economico per
                    l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi
                    quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo». Dalla viola-
                    zione del militare dell’obbligo di essere reperibile alla VMC deriva la decadenza dal tratta-
                    mento economico a mente del prefato art. 5. Tale decadenza non costituisce sanzione disci-
                    plinare, ma è effetto automatico dell’assenza previa valutazione della sussistenza di eventuali
                    giusti motivi. (Cfr. INPS Venezia, msg., 26 maggio 2015; INPS circ., 8 agosto 1984, n. 183
                    tutte in www.inps.it). La decadenza dal diritto all’indennità di malattia è collegata solo ed uni-
                    camente  all’assenza  ingiustificata  dell’assicurato  alla  VMC,  effettuata  nelle  fasce  orarie  di
                    reperibilità, a nulla rilevando il fatto che il lavoratore ritorni dopo l’espletamento della VMC.
                    Né tantomeno l’eventuale successiva conferma dello stato di malattia in sede di controllo
                    ambulatoriale esclude la sanzione suddetta che è conseguenza unicamente del comportamen-
                    to del lavoratore, il quale - non facendosi trovare in casa - non consente il controllo domici-
                    liare del suo stato di salute, ed è quindi indipendente dalla sussistenza in concreto di una vera
                    e propria malattia. In conclusione, la fattispecie di cui all’art. 5, comma 14, l. 638/1983, si

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