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DOTTRINA
Superato questo breve excursus in punto di diritto, è possibile delineare i
principali profili di fattispecie delittuose correlate ai comportamenti del militare
eventualmente realizzati nell’ambito dello stato di malattia.
Primariamente, si deve menzionare che per tutta la platea dei pubblici
dipendenti le condotte riconducibili a fraudolenta attestazione della presenza in
servizio o alla giustifica dell’assenza dal servizio mediante una certificazione
medica falsa o falsamente attestante la malattia hanno ricevuto, con la c.d.
“Riforma Brunetta”, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, una
peculiare copertura legislativa anche di rilievo penale, la quale mira a tutelare
non solo il bene giuridico del patrimonio della P.A., per cui vi è già il delitto di
truffa (o truffa militare nel caso dell’A.D. come si vedrà infra), ma pure quello
dell’integrità della P.A. e della correttezza delle prestazioni erogate in favore
della collettività. Invero, si è prevista la speciale fattispecie di reato di “false atte-
stazioni o certificazioni” ex art. 55-quinques, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche, che recita, al comma 1: «fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta fal-
samente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica
l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente
attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medi-
co e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto» . Sicché, sarà
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penalmente perseguibile il pubblico dipendente - assieme al medico conniven-
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te o chiunque altro abbia concorso alla commissione della condotta antigiuridi-
ca - che nel giustificare l’assenza dal servizio farà ricorso ad una certificazione
medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Per tale figura di
reato, considerata la clausola di riserva di cui in incipit del succitato comma 1 e
23 La norma de qua assurge a “norma speciale” e pertanto il reato da essa tipizzato è in rap-
porto di specialità rispetto a quello di cui all’art. 480 c.p., anche nel caso di falso in induzione,
e ne consegue che non concorre quest’ultimo che resta dunque assorbito nel primo. Cfr.
Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2022, n. 22281, in www.pa.leggiditalia.it.
24 Al comma 3, art. 55-quinques, d.lgs. 165/2001, è statuito che per il medico, complice della
condotta delittuosa in argomento, la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della
pena comporta, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo e qualora dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il S.S.N., il licenziamento per giusta causa
o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medi-
co, in relazione all’assenza dal servizio, ha rilasciato certificazioni che attestano dati clinici
non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
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