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DOTTRINA




                  Superato questo breve excursus in punto di diritto, è possibile delineare i
             principali profili di fattispecie delittuose correlate ai comportamenti del militare
             eventualmente realizzati nell’ambito dello stato di malattia.
                  Primariamente,  si  deve  menzionare  che  per  tutta  la  platea  dei  pubblici
             dipendenti le condotte riconducibili a fraudolenta attestazione della presenza in
             servizio o alla giustifica dell’assenza dal servizio mediante una certificazione
             medica  falsa  o  falsamente  attestante  la  malattia  hanno  ricevuto,  con  la  c.d.
             “Riforma Brunetta”, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4
             marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
             pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  una
             peculiare copertura legislativa anche di rilievo penale, la quale mira a tutelare
             non solo il bene giuridico del patrimonio della P.A., per cui vi è già il delitto di
             truffa (o truffa militare nel caso dell’A.D. come si vedrà infra), ma pure quello
             dell’integrità della P.A. e della correttezza delle prestazioni erogate in favore
             della collettività. Invero, si è prevista la speciale fattispecie di reato di “false atte-
             stazioni  o  certificazioni”  ex  art.  55-quinques,  d.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,
             Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
             zioni  pubbliche,  che  recita,  al  comma  1:  «fermo  quanto  previsto  dal  codice
             penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta fal-
             samente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di
             rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica
             l’assenza  dal  servizio  mediante  una  certificazione  medica  falsa  o  falsamente
             attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni
             e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medi-
             co e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto» . Sicché, sarà
                                                                          23
             penalmente perseguibile il pubblico dipendente - assieme al medico  conniven-
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             te o chiunque altro abbia concorso alla commissione della condotta antigiuridi-
             ca - che nel giustificare l’assenza dal servizio farà ricorso ad una certificazione
             medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Per tale figura di
             reato, considerata la clausola di riserva di cui in incipit del succitato comma 1 e
             23   La norma de qua assurge a “norma speciale” e pertanto il reato da essa tipizzato è in rap-
                  porto di specialità rispetto a quello di cui all’art. 480 c.p., anche nel caso di falso in induzione,
                  e ne consegue che non concorre quest’ultimo che resta dunque assorbito nel primo. Cfr.
                  Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2022, n. 22281, in www.pa.leggiditalia.it.
             24   Al comma 3, art. 55-quinques, d.lgs. 165/2001, è statuito che per il medico, complice della
                  condotta delittuosa in argomento, la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della
                  pena comporta, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo e qualora dipendente di una
                  struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il S.S.N., il licenziamento per giusta causa
                  o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medi-
                  co, in relazione all’assenza dal servizio, ha rilasciato certificazioni che attestano dati clinici
                  non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

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