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DOTTRINA




                  Tali responsabilità sono da considerarsi distinte e separate l’una dall’altra,
             ancorché trovino un collegamento nel solo fatto materiale dell’assenza. A secon-
             da dello specifico caso si potrà dunque realizzare soltanto il rilievo amministra-
             tivo o disciplinare oppure entrambi .
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                  perfeziona per effetto della mera assenza dell’assicurato alla VMC. Si badi bene, poi, che per
                  assenza non è intesa la materiale assenza dell’interessato dal domicilio nelle fasce orarie pre-
                  determinate, ma la mancata reperibilità del medesimo, indipendentemente dall’effettiva esi-
                  stenza dello stato di malattia. Cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. lavoro, 23 marzo 1994, n. 2816;
                  21 novembre 1990, n. 11226; 11 marzo 1996, n. 1958; 14 maggio 1997, n. 4216 (tutte in
                  www.pa.leggiditalia.it); cfr. ex multis T.A.R. Calabria, 17 dicembre 2015, n. 1276, in www.giu-
                  stizia-amministrativa.it.
             16   Sedes materiae del rilievo di carattere disciplinare sono il d.lgs. 66/2010 e il d.P.R. 15 marzo
                  2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,
                  a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Altresì, per il personale mili-
                  tare sono da considerarsi soltanto quali principi di comportamento i contenuti del d.P.R. 16
                  aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
                  norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e il Codice di comportamento dei dipen-
                  denti del Ministero della difesa, ed. 2018 (cfr. art. 2, comma 2, d.P.R. 62/2013). A carattere
                  comune, il datore di lavoro può sanzionare disciplinarmente l’ingiustificata inosservanza, da
                  parte del lavoratore assente per malattia, delle fasce orarie di reperibilità, in presenza di una
                  disposizione  del  codice  disciplinare  che  faccia  generico  riferimento  all’inosservanza,  non
                  grave, degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Infatti, mentre l’obbligo in questione
                  deriva ope legis, il codice disciplinare non deve necessariamente contenere una precisa e
                  sistematica previsione delle singole infrazioni. Invero, la violazione da parte del lavoratore
                  del suddetto obbligo assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello
                  stato di malattia e può, in taluni casi, finanche costituire giusta causa di licenziamento. Cfr.
                  ex multis Cass. civ., sez. lavoro, 11 dicembre 1995, n. 12686; 24 luglio 2000, n. 9709; 22 aprile
                  2004, n. 7691; 11 febbraio 2008, n. 3226; tutte in www.pa.leggiditalia.it.
             17   La cura dell’osservanza delle disposizioni sul controllo delle assenze per malattia compete, a
                  seconda dei casi, al responsabile della struttura in cui il dipendente è effettivo nonché al dirigen-
                  te eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale. Tale incombenza perse-
                  gue il fine precipuo di prevenire ovvero contrastare le condotte assenteistiche. La violazione di
                  tale obbligo da parte del responsabile rileva sia ai fini della responsabilità dirigenziale - ex art.
                  21, d.lgs. 165/2001 - sia ai fini di quella disciplinare - ex art. 55-sexies, comma 3, d.lgs. 165/2001
                  (Cfr. art. 55-septies, d.lgs. 165/2001). Nell’ambito delle FF.AA. il suddetto responsabile è indivi-
                  duato nel Comandante di Corpo (Cfr. Direzione Generale per il Personale Militare, circ. n.
                  0269222 del 19 giugno 2012 poi abrogata e recepita dalla circ. n. 0449109 del 31 luglio 2019,
                  tutte in www.difesa.it); inoltre, in ambito militare a mente dell’art. 21, comma 3, d.lgs. 165/2001,
                  non si applicano le disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale (Cfr. A. Conti, S. Setti,
                  Lezioni di diritto militare, Padova, 2020, 37). In aggiunta a quanto sopra, si può ritenere che il man-
                  cato espletamento di suddetta incombenza da parte del dirigente/Comandante di Corpo, alla
                  presenza di particolari condizioni, prima fra tutte il protrarsi di tale comportamento censurabile,
                  possa  altresì  configurare  in  capo  al  dirigente  manchevole  la  responsabilità  amministrativa;
                  quest’ultima definibile come responsabilità di natura patrimoniale in cui incorrono gli ammini-
                  stratori e i pubblici dipendenti che per inosservanza (riconducibile a colpa grave o dolo) degli
                  obblighi di servizio abbiano arrecato danno all’Amministrazione, sia in modo diretto sia indi-
                  retto. Cfr. E. Brandolini, V. Zambardi, La contabilità pubblica, terza edizione, Milano, 2022, 381.
             18   In punto di giurisprudenza si è cristallizzato tale orientamento, per cui l’assenza del presta-
                  tore di lavoro dal suo domicilio durante le fasce orarie di reperibilità non assume in sé e per
                  sé rilevanza disciplinare. Cfr. ex multis Cass. civ., sez. lavoro, 21 ottobre 2010, n. 21621; 18
                  luglio 2022, n. 22484; in www.pa.leggiditalia.it; T.A.R. Calabria, 17 dicembre 2015, n. 1276,
                  in www.giustizia-amministrativa.it.

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