Page 53 - Rassegna 2024-1
P. 53

FATTISPECIE DELITTUOSE CORRELATE AI COMPORTAMENTI DEL MILITARE EVENTUALMENTE
                               REALIZZATI NELL’AMBITO DELLO STATO DI MALATTIA




                    Se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza,
               è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità  (nella misura e
                                                                            6
               per il tempo determinati dalle leggi speciali o dagli usi o secondo equità), la con-
               servazione del posto di lavoro  e la piena computazione ai fini dell’anzianità di
                                             7
               servizio del periodo di assenza .
                                             8
                    Inoltre, per l’accesso a siffatte tutele è altresì essenziale che la certificazio-
               ne di malattia sia trasmessa all’INPS e al datore di lavoro, nei tempi e nei modi
               previsti dalle disposizioni di riferimento, costituendo un vero e proprio onere
               di denuncia e di documentazione dello stato di malattia incombente sull’interes-
               sato .
                   9
                    anche INPS circ., 28 gennaio 1981, n. 134368, in www.inps.it), ivi compresi, quindi, gli Enti
                    di ricovero e i medici che garantiscono la “continuità assistenziale” (c.d. guardia medica)
                    «…limitatamente ai turni di guardia prefestivi e festivi e per il massimo di tre giorni. Ogni
                    ulteriore decisione nel merito è demandata al medico di fiducia» (cit. INPS circ. n. 134392
                    A.G.O./176/1982, in www.inps.it). La certificazione rilasciata da medici non appartenenti
                    al SSN o con esso convenzionati è da ritenersi valida purché contenga ad substantiam: inte-
                    stazione, nominativo e residenza del lavoratore, data, timbro e firma del medico, diagnosi
                    e prognosi di incapacità al lavoro. La certificazione rilasciata da medici ospedalieri o di
                    pronto soccorso all’atto della dimissione del lavoratore deve contenere i dati della diagnosi
                    comportante incapacità lavorativa, quelli relativi all’azienda ove lavora e alla reperibilità per
                    la malattia (cfr. INPS circ., 13 maggio 1995, n. 99, in www.inps.it). Al riguardo, vi è poi da
                    dire che in punto di giurisprudenza è consolidato l’orientamento per cui il medico che atte-
                    sti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto menzione nel
                    certificato, risponde di falso ideologico nonché opera in piena violazione del codice deon-
                    tologico dei medici e dei chirurghi. Cfr. Ex multis, Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2008, n.
                    4451.
               6    A diverse categorie di lavoratori, quando questi versano in stato di malattia, è riconosciuta
                    l’indennità  di  malattia,  che  è  una  prestazione  economica  sostitutiva  dello  stipendio  del
                    lavoratore  nel  momento  in  cui  insorge  un’infermità  comportante  incapacità  lavorativa.
                    Tuttavia, ai fini del presente, è sufficiente sapere che i dipendenti pubblici non rientrano
                    nel novero degli aventi diritto all’indennità in parola. Cfr. INPS circ., 28 agosto 1981, n.
                    134368;  circ.,  22  febbraio  1993,  n.  48;  INPS  Venezia,  msg.,  26  maggio  2015;  tutti  in
                    www.inps.it.
               7    Nell’ambito del lavoro privato il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto con pre-
                    avviso, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità (cosiddetto “perio-
                    do di comporto”). Tale periodo per il personale del pubblico impiego “privatizzato” è fissato
                    nel tetto massimo di 270 giorni calendariali di assenza per malattia nel quinquennio. Invece,
                    per il personale militare tale periodo è determinato ex art. 912, d.lgs. 66/2010, per cui «…i
                    periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativa-
                    mente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’al-
                    tra aspettativa».
               8    Art. 2110 c.c.; cfr. anche AA.VV., Lavoro e previdenza - ed. 2022, 525 ss. Per il personale
                    militare si farà riferimento alle disposizioni contenute: all’art. 905 e ss., d.lgs. 66/2010, l. 5
                    maggio 1976, n. 187; d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e 395; d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e 255;
                    d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 e 52; Circ. Norme unificate per la
                    concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, ed. 1990,
                    di Ministero della Difesa.
               9    Cfr.  INPS  Circ.  n.  54  Prestazioni  Malattia  Maternità  Controlli-PMMC/205/1987,  in
                    www.inps.it.

                                                                                         51
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58