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FATTISPECIE DELITTUOSE CORRELATE AI COMPORTAMENTI DEL MILITARE EVENTUALMENTE
REALIZZATI NELL’AMBITO DELLO STATO DI MALATTIA
Se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza,
è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità (nella misura e
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per il tempo determinati dalle leggi speciali o dagli usi o secondo equità), la con-
servazione del posto di lavoro e la piena computazione ai fini dell’anzianità di
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servizio del periodo di assenza .
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Inoltre, per l’accesso a siffatte tutele è altresì essenziale che la certificazio-
ne di malattia sia trasmessa all’INPS e al datore di lavoro, nei tempi e nei modi
previsti dalle disposizioni di riferimento, costituendo un vero e proprio onere
di denuncia e di documentazione dello stato di malattia incombente sull’interes-
sato .
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anche INPS circ., 28 gennaio 1981, n. 134368, in www.inps.it), ivi compresi, quindi, gli Enti
di ricovero e i medici che garantiscono la “continuità assistenziale” (c.d. guardia medica)
«…limitatamente ai turni di guardia prefestivi e festivi e per il massimo di tre giorni. Ogni
ulteriore decisione nel merito è demandata al medico di fiducia» (cit. INPS circ. n. 134392
A.G.O./176/1982, in www.inps.it). La certificazione rilasciata da medici non appartenenti
al SSN o con esso convenzionati è da ritenersi valida purché contenga ad substantiam: inte-
stazione, nominativo e residenza del lavoratore, data, timbro e firma del medico, diagnosi
e prognosi di incapacità al lavoro. La certificazione rilasciata da medici ospedalieri o di
pronto soccorso all’atto della dimissione del lavoratore deve contenere i dati della diagnosi
comportante incapacità lavorativa, quelli relativi all’azienda ove lavora e alla reperibilità per
la malattia (cfr. INPS circ., 13 maggio 1995, n. 99, in www.inps.it). Al riguardo, vi è poi da
dire che in punto di giurisprudenza è consolidato l’orientamento per cui il medico che atte-
sti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto menzione nel
certificato, risponde di falso ideologico nonché opera in piena violazione del codice deon-
tologico dei medici e dei chirurghi. Cfr. Ex multis, Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2008, n.
4451.
6 A diverse categorie di lavoratori, quando questi versano in stato di malattia, è riconosciuta
l’indennità di malattia, che è una prestazione economica sostitutiva dello stipendio del
lavoratore nel momento in cui insorge un’infermità comportante incapacità lavorativa.
Tuttavia, ai fini del presente, è sufficiente sapere che i dipendenti pubblici non rientrano
nel novero degli aventi diritto all’indennità in parola. Cfr. INPS circ., 28 agosto 1981, n.
134368; circ., 22 febbraio 1993, n. 48; INPS Venezia, msg., 26 maggio 2015; tutti in
www.inps.it.
7 Nell’ambito del lavoro privato il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto con pre-
avviso, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità (cosiddetto “perio-
do di comporto”). Tale periodo per il personale del pubblico impiego “privatizzato” è fissato
nel tetto massimo di 270 giorni calendariali di assenza per malattia nel quinquennio. Invece,
per il personale militare tale periodo è determinato ex art. 912, d.lgs. 66/2010, per cui «…i
periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativa-
mente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’al-
tra aspettativa».
8 Art. 2110 c.c.; cfr. anche AA.VV., Lavoro e previdenza - ed. 2022, 525 ss. Per il personale
militare si farà riferimento alle disposizioni contenute: all’art. 905 e ss., d.lgs. 66/2010, l. 5
maggio 1976, n. 187; d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e 395; d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e 255;
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 e 52; Circ. Norme unificate per la
concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, ed. 1990,
di Ministero della Difesa.
9 Cfr. INPS Circ. n. 54 Prestazioni Malattia Maternità Controlli-PMMC/205/1987, in
www.inps.it.
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