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FATTISPECIE DELITTUOSE CORRELATE AI COMPORTAMENTI DEL MILITARE EVENTUALMENTE
REALIZZATI NELL’AMBITO DELLO STATO DI MALATTIA
l’irrilevanza dell’accertamento del danno erariale quale elemento costitutivo del
reato (giacché la disposizione de qua non fa alcun riferimento a tale profilo),
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può sussistere il concorso materiale tra il reato in argomento e quello di truffa,
di cui all’art. 640 c.p. .
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3. Simulazione d’infermità e relative circostanze aggravanti
Per il solo ambito castrense, nondimeno, esiste una analoga fattispecie
penale tipizzata all’art. 159, c.p.m.p. e rubricata “simulazione d’infermità”, con
cui si sanziona la condotta del militare che simuli infermità o imperfezioni, in
modo tale da indurre in errore i suoi superiori o un’altra Autorità militare. Se
detta simulazione è commessa al fine di sottrarsi all’obbligo del servizio mili-
tare, la pena comminata è quella della reclusione militare fino a tre anni; diver-
samente, se la finalità è quella della sottrazione ad un particolare servizio di un
Corpo, di un’Arma o di una specialità, il legislatore ha previsto la pena della
reclusione militare fino ad un anno. È poi da richiamare altresì l’affine e meno
grave fattispecie delittuosa prevista all’art. 161 c.p.m.p. per cui «…il militare,
che, al fine di sottrarsi all’adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio
militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simu-
la una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a
sei mesi» . Primo elemento costitutivo del reato de quo è la simulazione da
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parte del militare di una infermità in realtà insussistente. Nelle diverse sfuma-
ture con cui essa può realizzarsi, ai fini del presente, si ritiene rilevi la casistica
in cui il militare si procuri false certificazioni mediche , ideologicamente o
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25 Cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 52207, 2018, in www.pa.leggiditalia.it.
26 In punto di giurisprudenza si è confermata la correttezza di tale concorso. Cfr. Cass. pen.,
sez. V, 8 giugno 2022, n. 22281, in www.pa.leggiditalia.it.
27 In punto di giurisprudenza è stato chiarito che il reato di simulazione d’infermità ex art. 159
c.p.m.p. viene integrato sul piano dell’elemento soggettivo quale che sia il carattere, definitivo
o temporaneo, della sottrazione agli obblighi programmata, purché abbia ad oggetto la pre-
stazione del servizio militare in quanto tale e non l’adempimento di singoli doveri intranei al
servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all’art. 161
c.p.m.p. (Cfr. Corte mil. d’App., sez. I, 25 settembre 2000, n. 5272; 13 luglio 2016, n. 21302;
Cass. pen., sez. I, 4 maggio 2017, n. 21302; 19 agosto 2021, n. 31849; tutte in www.pa.leggi-
ditalia.it). Peraltro, si noti la differenza procedurale tra i due diversi reati per cui per quello
previsto all’art. 161, non potendo essere superiore ai sei mesi la pena edittale, il C.te di Corpo
potrà eventualmente richiedere di procedere ai sensi dell’art. 260 c.p.m.p.
28 In punto di giurisprudenza si è chiarito che ai fini della sussistenza del reato di simulazione
d’infermità è sufficiente che il militare produca falsi certificati medici per accreditare la fitti-
zia infermità dedotta a lucrare indebitamente le connesse licenze, non essendo neppure
necessario che egli insceni i sintomi della patologia dedotta. Cfr. ex multis Cass. pen., sez. I,
13 febbraio 2009, n. 6246; 3 settembre 2009, n. 33866; tutte in www.pa.leggiditalia.it.
29 La simulazione ideologica, ossia aver indotto in convinzione il sanitario - che in buona fede
ha rilasciato la certificazione medica - dell’esistenza della patologia dichiarata, si potrà ragio-
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