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FATTISPECIE DELITTUOSE CORRELATE AI COMPORTAMENTI DEL MILITARE EVENTUALMENTE
                               REALIZZATI NELL’AMBITO DELLO STATO DI MALATTIA




               6. La responsabilità amministrativa-contabile
                    In epilogo, si ritiene utile cennare circa la responsabilità amministrativa-
               contabile correlata alla sopra descritte circostanze di malattia fraudolenta.
                    Sicché, per il militare che ha trascorso un periodo in stato di malattia poi
               risultato falso ed indebito, l’A.D. dovrà ope legis rideterminare ex tunc la rispettiva
               posizione amministrativa ricoperta all’epoca dei fatti, giacché in punto di diritto
               l’art. 911-bis, d.lgs. 66/2010 , si pronuncia circa l’assenza indebitamente fruita
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               da parte del militare, statuendo che qualora l’interessato non possa o non voglia
               chiedere la conversione di detta assenza in licenza ordinaria già maturata, dovrà
               essere collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Nel
               caso di specie, poi, tale periodo di aspettativa non è utile ai fini dell’anzianità di
               servizio .
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                    Per quanto concerne il discendente danno erariale , il reo dovrà altresì
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               rispondere dinnanzi al Magistrato contabile che potrà procedere principalmente
               in ordine al ridetto art. 55-quinques da cui potrà conseguire la sussistenza di tre
               profili di danno: patrimoniale diretto, di immagine e da disservizio. Il primo
               profilo sarà in effetto delle condotte illecite e va ragguagliato alle retribuzioni o
               emolumenti stipendiali indebitamente erogati dall’A.D. in ragione delle assenze
               rivelatesi  prive  dei  doverosi  presupposti;  tale  profilo  non  sussisterà  allorché
               l’A.m. abbia già proceduto in ordine alla ridetta disposizione dell’art. 911-bis,
               d.lgs. 66/2010. Il secondo sarà sussistente, in deroga alla disciplina generale  in
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               materia di danno all’immagine  e a prescindere dall’entità del clamor fori (che ad
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               ogni modo potrà determinare un incremento del quantum definibile in senten-
               za), giacché azionabile de iure ex comma 2, art. 55-quinques .
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               48   L’art. de quo è stato introdotto dalla novella del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, Disposizioni
                    in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi del-
                    l’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.
               49   Diversamente, nei casi nei quali la fruizione di giorni non spettanti non è imputabile a colpa
                    del militare, il periodo di aspettativa è valido ai fini dell’anzianità di servizio.
               50   Il danno erariale è il deterioramento o la perdita di beni o denaro pubblico (danno emergente)
                    oppure la mancata acquisizione di un incremento patrimoniale (lucro cessante) che la P.A.
                    avrebbe dovuto realizzare. Cfr. E. Brandolini, V. Zambardi, La contabilità pubblica - terza edi-
                    zione, cit.; 382 ss.; A. Conti, S. Setti, Lezioni di diritto militare, cit., 317.
               51   Art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/2009 e l. 141/2009.
               52   Cfr. E. Brandolini, V. Zambardi, La contabilità pubblica - terza edizione, cit., 393 ss.
               53   All’art. 55-quinques, comma 2, d.lgs. 165/2001, si prevede che «nei casi di cui al comma 1 del
                    medesimo decreto il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative san-
                    zioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di
                    retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno
                    d’immagine di cui all’articolo 55-quater, comma 3-quater». Tale disposizione ha peraltro supe-
                    rato favorevolmente il vaglio del Giudice delle Leggi, che ne ha confermato la piena validità,
                    per di più svincolata da ogni presupposto - sostanziale e processuale - di procedibilità (cfr.

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