Page 68 - Rassegna 2024-1
P. 68

DOTTRINA




                  Le questioni sollevate dalle difese erano quasi tutte rigettate con varietà di
             argomentazioni, in prevalenza ritenendo che si tratta di documenti informativi
             (art. 234-bis c.p.p.).
                  L’affinamento delle eccezioni che facevano riferimento a vari profili - le
             modalità dell’attività svolta in Francia, la competenza all’emissione dell’O.E.I.,
             la natura degli atti trasmessi - considerata nel frattempo la decisione C. cost. n.
             170 del 2023 in tema di messaggistica e la disciplina del d.lgs. n. 196 del 2003
             come modificato dal d.lgs. n. 132 del 2021, conv. con la l. n. 178 del 2021 in
             tema di tabulati telefonici, oltre ovviamente alla disciplina delle intercettazioni
             sia telefoniche, sia telematiche, sia di procedimenti separati - ha condotto la
             Cassazione ad una valutazione più approfondita del tema, anche in considera-
             zione del fatto che non si trattava di richiesta di attività all’estero, ma di richiesta
             di ottenere dall’estero materiale già formato.
                  Con  due  sentenze  emesse  dalla  VI  Sezione  (lo  stesso  giorno,  con  due
             diversi  relatori,  ma  con  argomentazioni  coincidenti  sostanzialmente),  il
             Supremo Collegio, accogliendo i ricorsi degli imputati, ha annullato l’ordinanza
             del tribunale della libertà (Milano e Reggio Calabria) e nel disporre l’annulla-
             mento con rinvio hanno indicato ai nuovi giudici (invero, anche gli stessi, non
             operando in materia cautelare l’art. 34 c.p.p.) i punti sui quali è necessario for-
             nire una precisa valutazione (Cass. n. 44154 e 44155 del 2023).
                  Invero, il tema coinvolge sicuramente, stante la gravità dei fatti, le esigenze
             di tutela collettiva e sicuritaria, ma anche i diritti fondamentali della riservatezza
             e della tutela della persona, governati dall’elemento della proporzionalità e dalle
             norme di garanzia che assicurano l’equilibrio delle due sfere poste in valutazione.
                  Si è pertanto richiesto ai giudici del riesame di:
                    chiarire  quali  siano  state  la  natura  e  le  caratteristiche  delle  attività  di
             indagine svolte all’estero, attribuire alle stesse la corretta qualificazione giuridica
             e individuarne il relativo regime processuale applicabile;
                    verificare, ai fini della utilizzabilità dei dati informativi acquisiti, concer-
             nenti comunicazioni nella fase “statica”, se sussistevano le condizioni originarie
             per  l’autorizzazione  in  sede  giurisdizionale  delle  relative  attività  investigative
             oggetto degli ordini europei;
                    dichiarare, se del caso, la inutilizzabilità degli elementi di conoscenza
             acquisiti,  concernenti  comunicazioni  nella  fase  “dinamica”,  in  assenza  di  un
             preventivo provvedimento autorizzativo del giudice italiano;
                    valutare la utilizzabilità in Italia della prova raccolta all’estero sulla base
             delle questioni poste dalla difesa in tema di accesso al materiale indiziario.
                  Chiudendo il cerchio del ragionamento posto alla base di queste indicazioni,

             66
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73