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DOTTRINA
Le questioni sollevate dalle difese erano quasi tutte rigettate con varietà di
argomentazioni, in prevalenza ritenendo che si tratta di documenti informativi
(art. 234-bis c.p.p.).
L’affinamento delle eccezioni che facevano riferimento a vari profili - le
modalità dell’attività svolta in Francia, la competenza all’emissione dell’O.E.I.,
la natura degli atti trasmessi - considerata nel frattempo la decisione C. cost. n.
170 del 2023 in tema di messaggistica e la disciplina del d.lgs. n. 196 del 2003
come modificato dal d.lgs. n. 132 del 2021, conv. con la l. n. 178 del 2021 in
tema di tabulati telefonici, oltre ovviamente alla disciplina delle intercettazioni
sia telefoniche, sia telematiche, sia di procedimenti separati - ha condotto la
Cassazione ad una valutazione più approfondita del tema, anche in considera-
zione del fatto che non si trattava di richiesta di attività all’estero, ma di richiesta
di ottenere dall’estero materiale già formato.
Con due sentenze emesse dalla VI Sezione (lo stesso giorno, con due
diversi relatori, ma con argomentazioni coincidenti sostanzialmente), il
Supremo Collegio, accogliendo i ricorsi degli imputati, ha annullato l’ordinanza
del tribunale della libertà (Milano e Reggio Calabria) e nel disporre l’annulla-
mento con rinvio hanno indicato ai nuovi giudici (invero, anche gli stessi, non
operando in materia cautelare l’art. 34 c.p.p.) i punti sui quali è necessario for-
nire una precisa valutazione (Cass. n. 44154 e 44155 del 2023).
Invero, il tema coinvolge sicuramente, stante la gravità dei fatti, le esigenze
di tutela collettiva e sicuritaria, ma anche i diritti fondamentali della riservatezza
e della tutela della persona, governati dall’elemento della proporzionalità e dalle
norme di garanzia che assicurano l’equilibrio delle due sfere poste in valutazione.
Si è pertanto richiesto ai giudici del riesame di:
chiarire quali siano state la natura e le caratteristiche delle attività di
indagine svolte all’estero, attribuire alle stesse la corretta qualificazione giuridica
e individuarne il relativo regime processuale applicabile;
verificare, ai fini della utilizzabilità dei dati informativi acquisiti, concer-
nenti comunicazioni nella fase “statica”, se sussistevano le condizioni originarie
per l’autorizzazione in sede giurisdizionale delle relative attività investigative
oggetto degli ordini europei;
dichiarare, se del caso, la inutilizzabilità degli elementi di conoscenza
acquisiti, concernenti comunicazioni nella fase “dinamica”, in assenza di un
preventivo provvedimento autorizzativo del giudice italiano;
valutare la utilizzabilità in Italia della prova raccolta all’estero sulla base
delle questioni poste dalla difesa in tema di accesso al materiale indiziario.
Chiudendo il cerchio del ragionamento posto alla base di queste indicazioni,
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