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DOTTRINA
I Giudici di Palazzo Spada hanno escluso che in capo alla stazione appal-
tante si possa consolidare siffatta facoltà , richiamando alle valutazioni della
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interpretazione normativa una serie di effetti negativi che possono derivare da
una scelta siffatta (clausola di divieto di ribasso del costo della manodopera):
a)la standardizzazione dei costi verso l’alto;
b)la sostanziale imposizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
individuato dalla stazione appaltante, al fine di determinare l’importo stimato
dell’appalto;
c)la sostanziale inutilità dell’art. 97, comma 6, del Codice del 2016 consi-
stente nel rispetto degli oneri inderogabili;
d)l’impossibilità da parte della stazione appaltante di vagliare l’effettiva
congruità delle offerte presentate.
A conferma della interpretazione fornita, il Consiglio di Stato si cura di rile-
vare come anche nel testo del Nuovo Codice, che vieta in termini generali il ribas-
so dei costi della manodopera - è stata fatta salva la possibilità di dimostrare - da
parte di ciascun operatore economico - che il ribasso riguardante la voce “costo
della manodopera” può ben derivare da una più efficiente organizzazione aziendale.
2. I fatti di causa
Il caso esaminato, sottoposto al Consiglio di Stato, vede contrapposte due
società cooperative interessate a svolgere attività di natura socio-assistenziale (area
dei servizi alla persona) nei riguardi “dei cittadini residenti nei comuni dell’Ambito
di Zona di Gallipoli”. I Comuni interessati non si sono costituiti in giudizio. Il
giudizio è stato proposto dalla cooperativa aggiudicataria avverso la cooperativa
risultata la seconda classificata per la riforma della sentenza n. 430/2023 resa
agli stessi dal TAR per la Puglia, Sezione distaccata di Lecce (Sez. II).
La procedura di gara era stata avviata dalla stazione appaltante con una let-
tera di invito nella quale l’importo presunto a base di asta risultava essere composto da
una prima somma che risultava qualificata “costo complessivo del servizio”, e che non doveva
essere soggetto a ribasso, e da una seconda somma, qualificata “spese generali” pari all’8%,
da assoggettare, invece, a ribasso.
Con apposita determinazione l’Ambito di Zona di Gallipoli aggiudicava la
gara al titolare dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Avverso tale deter-
minazione, l’operatore economico classificatosi secondo in graduatoria propo-
neva ricorso dinanzi al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce.
1 In senso conforme alla decisione in commento, cfr., ex multis, TAR Campania, sez. IV, 24 giu-
gno 2022, n. 4319; TAR Lazio, sez. I-quater, 6 novembre 2019, n. 12704; TAR Toscana, Sez.
I, 9 novembre 2015, n. 1496.
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