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DOTTRINA
A parte l’evidente contraddizione che si verrebbe a determinare con la
disposizione contenuta nel Codice del 2016, che consente al concorrente di
rendere esplicite le ragioni del ribasso operato (fondandole sul fatto che ad ogni
operatore economico la “Legge di settore” ha da sempre consentito, quindi, di
spiegare come una migliore organizzazione aziendale possa avere incidenza
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sulla voce “costo della manodopera” ), vi sono altre osservazioni critiche che
ne determinano la illegittimità:
a. si verificherebbe, innanzitutto, la standardizzazione dei costi verso l’alto;
b. si avrebbe la sostanziale imposizione del CCNL individuato dalla stazio-
ne appaltante al fine di ottenere l’importo “stimato” dell’appalto;
c. si determinerebbe l’impossibilità - da parte della stazione appaltante - di vaglia-
re l’effettiva congruità in concreto dell’offerta presentata da ciascun concorrente.
Se le osservazioni critiche riportate hanno una loro intrinseca validità (e,
come tali, sono state assunte per ritenere errata l’interpretazione datane dal
Giudice di prime cure), tuttavia occorre riconoscere le difficoltà che l’interprete
(e, ancor prima, lo stesso Legislatore) incontra nel rendere compatibile il prin-
cipio di libera concorrenza richiamato a gran voce in tale sentenza in quanto
fondato sulla dichiarazione dell’art. 41 Cost. (L’iniziativa economica privata è libe-
ra…) e l’altra - che ne integra il significato al comma 2 - secondo cui essa Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’am-
biente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Avere rispetto della “dignità umana” significa ricondurre la lettura dell’art. 41
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Cost. nell’alveo dell’art. 36 della stessa; dignità che si concretizza, nel campo
del lavoro umano, nell’assicurare a ogni lavoratore un livello retributivo tale da
garantire a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
4. Gli orientamenti giurisprudenziali e la disciplina legislativa a tutela
della giusta retribuzione. Un confronto tra il Codice del 2016 e il
Nuovo Codice
Appare evidente come dal ragionamento fatto e dai richiami scelti - tutti
fondati sulla rilevanza economica che acquista il costo della manodopera -, il
Consiglio di Stato nella sentenza in commento abbia inteso assicurare una
evidente preponderanza al sistema delle imprese rispetto alle aspettative del
6 Disposizione che viene ripresa - sia pure con un linguaggio e con finalità diversi - dal Nuovo
Codice, e in particolare dall’art. 41, comma 14, là dove si specifica che “i costi della mano-
dopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la
possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo
deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
7 Art. 36 Cost.: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
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