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DOTTRINA




                  A parte l’evidente contraddizione che si verrebbe a determinare con la
             disposizione contenuta nel Codice del 2016, che consente al concorrente di
             rendere esplicite le ragioni del ribasso operato (fondandole sul fatto che ad ogni
             operatore economico la “Legge di settore” ha da sempre consentito, quindi, di
             spiegare  come  una  migliore  organizzazione  aziendale  possa  avere  incidenza
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             sulla voce “costo della manodopera” ), vi sono altre osservazioni critiche che
             ne determinano la illegittimità:
                  a. si verificherebbe, innanzitutto, la standardizzazione dei costi verso l’alto;
                  b. si avrebbe la sostanziale imposizione del CCNL individuato dalla stazio-
             ne appaltante al fine di ottenere l’importo “stimato” dell’appalto;
                  c. si determinerebbe l’impossibilità - da parte della stazione appaltante - di vaglia-
             re l’effettiva congruità in concreto dell’offerta presentata da ciascun concorrente.
                  Se le osservazioni critiche riportate hanno una loro intrinseca validità (e,
             come  tali,  sono  state  assunte  per  ritenere  errata  l’interpretazione  datane  dal
             Giudice di prime cure), tuttavia occorre riconoscere le difficoltà che l’interprete
             (e, ancor prima, lo stesso Legislatore) incontra nel rendere compatibile il prin-
             cipio di libera concorrenza richiamato a gran voce in tale sentenza in quanto
             fondato sulla dichiarazione dell’art. 41 Cost. (L’iniziativa economica privata è libe-
             ra…) e l’altra - che ne integra il significato al comma 2 - secondo cui essa Non
             può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’am-
             biente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
                  Avere rispetto della “dignità umana” significa ricondurre la lettura dell’art. 41
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             Cost. nell’alveo dell’art. 36  della stessa; dignità che si concretizza, nel campo
             del lavoro umano, nell’assicurare a ogni lavoratore un livello retributivo tale da
             garantire a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

             4.  Gli orientamenti giurisprudenziali e la disciplina legislativa a tutela
               della  giusta  retribuzione.  Un  confronto  tra  il  Codice  del  2016  e  il
               Nuovo Codice
                  Appare evidente come dal ragionamento fatto e dai richiami scelti - tutti
             fondati sulla rilevanza economica che acquista il costo della manodopera -, il
             Consiglio di Stato nella sentenza in commento abbia inteso assicurare una
             evidente preponderanza al sistema delle imprese rispetto alle aspettative del

             6    Disposizione che viene ripresa - sia pure con un linguaggio e con finalità diversi - dal Nuovo
                  Codice, e in particolare dall’art. 41, comma 14, là dove si specifica che “i costi della mano-
                  dopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la
                  possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo
                  deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
             7    Art. 36 Cost.: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
                  suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

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