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LA GIUSTA RETRIBUZIONE NEL CONTESTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI




               anche l’incidenza derivante dalla contrattazione integrativa territoriale o azienda-
               le, esponeva diverse criticità, di cui si riporta un sintetico elenco nel prosieguo:
                    1. difficoltà se non impossibilità per le stazioni appaltanti di conoscere la
               contrattazione salariale utilizzata dall’aggiudicatario;
                    2. difficoltà nella determinazione della produttività, che può essere frutto
               solo di mere ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione e capacità del
               soggetto economico che poi si aggiudicherà l’appalto;
                    3. difficoltà dovute alla mancata individuazione delle modalità di calcolo
               del “costo del personale”;
                    4. alto rischio di sovrastimare o sottostimare il costo del personale, con la
               conseguenza di determinare effetti contrari a quelli voluti;
                    5. difficoltà applicative legate al mancato coordinamento con il sistema del
               subappalto e, più in generale, con la fase esecutiva dell’appalto, poiché trattasi
               di una norma la cui efficacia è limitata alla sola fase di selezione delle offerte;
                    6. aumento di un ricorso al criterio dell’offerta economicamente più van-
               taggiosa, giustificato dalle difficoltà applicative generate dalla norma;
                    7. violazione del principio di libera concorrenza sancito dalla costituzione
               italiana e dalle norme europee.
                    Nell’Atto di segnalazione in commento si legge come per l’AVCP la sola
               strada percorribile era da rinvenire in una modifica legislativa che salvaguardi oggetti-
               vamente il sistema retributivo attraverso accertamenti e verifiche condotte ex post così come cor-
               rettamente già individuato dall’art. 196, comma 1, del Regolamento e art. 118 comma 6-bis
               del codice, sostenendo al riguardo che lo scorporo del costo del personale dal resto delle
               voci indicate in sede di offerta dal concorrente avrebbe solo avuto un effetto distorsivo sulle gare
               d’appalto in quanto l’aggiudicazione sarebbe avvenuta solo sulla base di un ribasso offerto
               relativamente a quote di prezzo differenti, dovute proprio allo scorporo delle somme relative
               agli oneri per il costo del personale, oltre che per le misure di sicurezza. Infatti, anche deter-
               minare il costo del personale ex ante nel bando di gara, per sottrarlo al confronto
               competitivo sembra ridurre i potenziali spazi di contenimento dei prezzi di aggiudicazione
               degli appalti, con possibili riflessi sui saldi di finanza pubblica.

               4.2 Le innovazioni del nuovo Codice dei contratti pubblici riguardo al costo della manodopera
                    Per quanto di interesse, va richiamato alla memoria, il fatto che per alcune
               soluzioni  normative  adottate,  va  riconosciuta  -  nella  lettura  comparata  tra  il
               testo del Codice del 2016 e il testo del Nuovo Codice - una sostanziale identità
               di  disciplina  in  quanto  identico  sembra  essere  l’obiettivo  che  il  Legislatore
               intenderebbe perseguire. In particolare, la regola secondo cui sussiste l’obbligo,
               in capo alla stazione appaltante, di procedere - a prescindere dalla valutazione


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