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LA GIUSTA RETRIBUZIONE NEL CONTESTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI




                J-credito e assicurazioni        87.182   356.870  444.052       20%

                K-aziende di servizi             147.722  825.531  973.253       15%
                T-istruzione, sanità, assistenza, cultura, enti 773.932  155.787  929.719  83%

                V-coni plurisettoriali, microsettoriali e altri 604.790  116.685  721.475  84%
                Totale                          7.429.542 6.409.793 13.839.335   54%

                Fonte: CMEL (archivio CCNL) e INPS (Uniemens)

                Note di lettura:

                 a. il numero di lavoratori non comprende i settori contrattuali «agricoltura» e «lavoro domestico», perchè i con-
                  tratti collettivi nazionali di lavoro di questi settori non sono rilevati oppure sono parzialmente rilegati nel
                  flusso uniemens;
                 b. il numero di lavoratori è calcolato come media annuale delle dodici dichiarazioni mensili uniemens rese dai
                  datori di lavoro all’INPS nel corso dell’anno precedente;
                 c. gli accordi di rinnovo vengono depositati in archivio solo dopo che siano state concluse le procedure di consul-
                  tazione dei lavoratori; esistono pertanto dei contratti collettivi nazionali di lavoro già rinnovati alla data indi-
                  cata, ma non ancora depositati al CNEL e quindi non conteggiati;
                 d. un contratto collettizio nazionale di lavoro è classificato come “rinnovato” quando le parti firmatane ne depo-
                  sitano l’accordo di rinnovo. In alcuni casi le parti depositano degli accordi di aggiornamento delle retribuzioni
                  che saranno assorbiti in successivi sede di rinnovo: si tratta di contratti collettivi nazionali di lavoro che il
                  CNEL classifica come ’’scaduti” pur in presenza di incrementi salariali.

                    Altresì, ulteriore aspetto da segnalare è da rinvenire, in tema di ribasso del
               costo  della  manodopera,  nella  scelta  legislativa  (criterio  direttivo)  contenuta
               nell’art. 1, comma 1, lett. t) della Legge delega n. 78/2022, in base alla quale le
               stazioni appaltanti devono prevedere in ogni caso che i costi della manodopera e della
               sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso che, tuttavia, non
               sembrerebbe, al momento ed a parere di chi scrive, aver trovato una limpida ed
               adeguata esplicitazione nell’art. 41, comma 14, del più volte richiamato Nuovo
               Codice, che consente la possibilità agli operatori economici di operare un ribasso
               complessivo offerto sull’intero importo laddove dimostri che questo derivi da
               una più efficiente organizzazione aziendale. È ancora da comprendere come la
               giurisprudenza si esprimerà al riguardo, se e secondo quali parametri renderà
               ammissibile detta giustificazione escludendo, ad esempio, che l’onere da ricono-
               scere  in  capo  agli  operatori,  in  tal  caso,  possa  configurarsi  come  meramente
                             13
               motivazionale . Ciò premesso e al di là delle indicazioni contenute nel parere
               reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, si deve riconoscere, quindi,
               come da tale nuova disciplina derivano due conseguenze di grande impatto sul
               piano pratico:
               13   TAR Campania, sent. n. 6128 del 7 novembre 2023 - come citata al precedente par. 4.2.

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