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LA GIUSTA RETRIBUZIONE NEL CONTESTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI
Non può essere senza conseguenze per la giurisprudenza amministrativa
il fatto che la Cassazione abbia operato un richiamo puntuale all’art. 36 Cost.,
con il quale si garantiscono ai lavoratori due diritti distinti e, tuttavia, comple-
mentari: da un lato, quello ad una retribuzione “proporzionale” che assicura ai
lavoratori una ragionevole commisurazione della ricompensa sulla quantità e
alla qualità dell’attività prestata e, dall’altro laro, quello ad una retribuzione “suf-
ficiente” che da diritto ad una retribuzione non inferiore agli standards minimi
necessari per assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e
dignitosa .
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Perché tali due diritti siano garantiti, il Giudice, nel compiere questa analisi
(richiestagli in sede giudiziaria) può anche discostarsi dai minimi retributivi pre-
visti dalla contrattazione collettiva - tutte le volte che ravvisi una violazione
dell’art. 36 Cost. - senza che questo comporti alcuna violazione della contratta-
zione sindacale .
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In tale ipotesi, al fine di determinare il giusto salario minimo costituziona-
le va calcolato dal Giudice ricorrendo a parametri diversificati; non certo al
CCNL preso a base dall’operatore economico/stazioni appaltanti, ma anche gli
altri contratti collettivi di settori affini, a fonti esterne come gli indicatori economici e statistici
utilizzati per misurare la soglia di povertà e la soglia di reddito per accedere alla pensione di
invalidità.
Solo che il sistema andrebbe corretto “a monte” - come suggerisce il
CNEL - lasciando alle Istituzioni pubbliche l’esercizio di un potere discrezio-
nale definito da regole chiare e tali da evitare l’insorgenza di casi di “rischio
d’impresa” poco desiderabili per la programmazione e la realizzazione di appal-
ti pubblici “di qualità”.
17 Nel caso trattato dal Tribunale del lavoro di Bari, il lavoratore ha lamentato di percepire una
retribuzione oraria pari ad euro 5,37 (sent. n. 2720 del 13 ottobre 2023).
18 E senza che la norma contenuta nell’art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016 si possa considerare
non derogabile dalla pubblica amministrazione influendo nel momento in cui effettui la valu-
tazione delle offerte fatte dai concorrenti, il Governo si, in questo caso, ritiene in contrasto
la disposizione secondo cui si deve limitare a “formulare un giudizio sintetico” (confronto
tra importo calcolato dalla stazione appaltante e importo dell’offerta presentata).
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