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LA GIUSTA RETRIBUZIONE NEL CONTESTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI




                    Non può essere senza conseguenze per la giurisprudenza amministrativa
               il fatto che la Cassazione abbia operato un richiamo puntuale all’art. 36 Cost.,
               con il quale si garantiscono ai lavoratori due diritti distinti e, tuttavia, comple-
               mentari: da un lato, quello ad una retribuzione “proporzionale” che assicura ai
               lavoratori una ragionevole commisurazione della ricompensa sulla quantità e
               alla qualità dell’attività prestata e, dall’altro laro, quello ad una retribuzione “suf-
               ficiente” che da diritto ad una retribuzione non inferiore agli standards minimi
               necessari per assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e
               dignitosa .
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                    Perché tali due diritti siano garantiti, il Giudice, nel compiere questa analisi
               (richiestagli in sede giudiziaria) può anche discostarsi dai minimi retributivi pre-
               visti dalla contrattazione collettiva - tutte le volte che ravvisi una violazione
               dell’art. 36 Cost. - senza che questo comporti alcuna violazione della contratta-
               zione sindacale .
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                    In tale ipotesi, al fine di determinare il giusto salario minimo costituziona-
               le va calcolato dal Giudice ricorrendo a parametri diversificati; non certo al
               CCNL preso a base dall’operatore economico/stazioni appaltanti, ma anche gli
               altri contratti collettivi di settori affini, a fonti esterne come gli indicatori economici e statistici
               utilizzati per misurare la soglia di povertà e la soglia di reddito per accedere alla pensione di
               invalidità.
                    Solo  che  il  sistema  andrebbe  corretto  “a  monte”  -  come  suggerisce  il
               CNEL - lasciando alle Istituzioni pubbliche l’esercizio di un potere discrezio-
               nale definito da regole chiare e tali da evitare l’insorgenza di casi di “rischio
               d’impresa” poco desiderabili per la programmazione e la realizzazione di appal-
               ti pubblici “di qualità”.













               17   Nel caso trattato dal Tribunale del lavoro di Bari, il lavoratore ha lamentato di percepire una
                    retribuzione oraria pari ad euro 5,37 (sent. n. 2720 del 13 ottobre 2023).
               18   E senza che la norma contenuta nell’art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016 si possa considerare
                    non derogabile dalla pubblica amministrazione influendo nel momento in cui effettui la valu-
                    tazione delle offerte fatte dai concorrenti, il Governo si, in questo caso, ritiene in contrasto
                    la disposizione secondo cui si deve limitare a “formulare un giudizio sintetico” (confronto
                    tra importo calcolato dalla stazione appaltante e importo dell’offerta presentata).

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