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DOTTRINA




                  In altri termini, restano fermi sia le condizioni per disporre le intercetta-
             zioni,  le  misure  cautelari,  l’oggetto  (peraltro  ampliato)  dell’informazione  di
             garanzia, vengano eliminate, circoscritte, ridefinite alcune patologie, deviazioni,
             alterazioni di questi istituti che le prassi hanno evidenziato.
                  Così, con riferimento alle misure cautelari si ritiene per alcuni casi sorretti
             da esigenze cautelari (art. 274, comma 1, lett. c, secondo periodo, c.p.p.) sia pos-
             sibile effettuare un contraddittorio anticipato, ritenendo in tal modo, soprattut-
             to che possa a seguito delle argomentazioni difensive non disporre la misura
             custodiale. Secondo il Guardasigilli l’esperienza dimostra che a volte il succes-
             sivo interrogatorio di garanzia (art. 194 c.p.p.) o la decisione del riesame (art.
             309 c.p.p.) accertano o la mancanza della condizione di applicazione della misu-
             ra restrittiva ovvero la sua eccessività, potendo le esigenze cautelari essere sod-
             disfatte con una misura meno afflittiva (spesso gli arresti domiciliari con brac-
             cialetto che sarebbe stato possibile disporre sin dall’inizio).
                  Sempre conservando i presupposti di legge, la riforma tende ad escludere
             l’inserimento nella motivazione di elementi estranei al fatto, non solo in relazio-
             ne a terzi estranei, il che dovrebbe essere il minimo, ma anche quei profili del
             tutto irrilevanti rispetto alla vicenda processuale che per effetto delle intercetta-
             zioni risultano essere entrate nel patrimonio conoscitivo del processo, ma che
             per la loro irrilevanza vanno espunti dal contesto motivazione nel quale risulta-
             no non solo irrilevanti ma lesive dei dati di riservatezza e dignità e comunque
             inconferenti.
                  Naturalmente, l’intervento correttivo ed interpolativo, nella misura in cui
             altera sempre solo per le situazioni indicate - sono escluse le ipotesi di cui all’art.
             274, lett. a, b e c, primo periodo, c.p.p. - crea non pochi problemi applicativi che
             la riforma non affronta se non parzialmente e che possono essere indicate per
             flashes.
                  Potrà, ad esempio, il giudice richiesto della misura per delle situazioni osta-
             tive ritenendo la presenza solo di quella non ostativa procedere all’interrogato-
             rio anticipato, ovvero escludendo anche quest’ultima restituire gli atti al p.m.
             (superando anche per il pericolo di una inutile estensione degli atti)?
                  Nel caso in cui siano stati concessi gli arresti domiciliari, ritenute aggravate
             le esigenze cautelari, la valutazione della richiesta del p.m. del carcere spetterà
             al giudice collegiale ovvero a quello monocratico?
                  Quid iuris in caso di richiesta del carcere nell’udienza a convalida del fermo
             o dell’arresto?
                  Sembrerebbe che all’esito del contraddittorio anticipato dovendo le argo-
             mentazioni difensive rifluire nell’ordinanza del giudice art. 292 c.p.p., il successivo

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