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IL “NORDIO” IN MATERIA CAUTELARE ALLA VERIFICA OPERATIVA: MOLTI DUBBI
riesame di cui all’art. 309 c.p.p. dovrà contenere motivi di censura della decisio-
ne, trasformando l’atto da riesame in un giudizio di impugnazione, al di là della
sua conservazione in caso di decisione collegiale (altri tre giudici).
Restano questioni che, tuttavia, trascendono le riferite carenze normative
e che riguardano la condizione emotiva e psicologica nella quale si trova l’inda-
gato, nei cui confronti il p.m. ha richiesto la misura cautelare, soprattutto se car-
ceraria, di fronte al giudice che deve decidere della sua libertà.
Al di là dei riferiti limiti difensivi che circondano l’atto e che potranno
essere superati in via interpretativa, restano le questioni connesse alla utilizza-
zione di quanto l’indagato dovesse dire per evitare la misura, stretto tra silenzio
e collaborazione (senza escludere successive ricadute in tema di repressione per
l’ingiunta detenzione).
Forse l’aspetto più delicato è quello della condizione del soggetto che a
differenza della Francia si presenta libero (il fatto è positivo) ma non è chiaro
in quale condizione si troverà, come ora anticipato, a seguito del suo interroga-
torio. Non sono neppure chiari i contorni del contenuto e delle modalità del
contraddittorio tra accusa e difesa ed intervento del giudice.
Nuovi scenari, quindi, per una materia delicata che spetterà alle parti ed al
giudice definire, cercando di dare attuazione al principio di cui all’art. 275 c.p.p.,
del carcere estrema ratio.
Anche se non inciderà sul sovraffollamento penitenziario, tuttavia, nella
condizione data, anche il piccolo segnale costituito dalla riforma va apprezzato.
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