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DOTTRINA
1. occorre riconoscere un maggiore impegno professionale, consistente in
una più ampia conoscenza del sistema dei contratti collettivi di lavoro, in capo
agli operatori della Stazione appaltante sia nella fase della determinazione del
prezzo-base d’asta (con riguardo alla voce “costo del personale”) sia nella fase
della verifica delle offerte presentate dagli operatori economici ancor prima di
procedere all’aggiudicazione;
2. occorre, parimenti, riconoscere che il percorso disegnato per la deter-
minazione dei minimi salariali non esclude che i lavoratori che riconoscono la
violazione dell’art. 36 Cost. possano rivolgersi al Giudice del lavoro per vedersi
riconosciuto il diritto a una retribuzione dignitosa.
5. Considerazioni finali
Il tema del “costo della manodopera” si profila nel contesto ordinamen-
tale nazionale, e più specificatamente nel contesto della legislazione riguardante
gli appalti pubblici (legislazione di settore), come fondamentale.
Esso è venuto acquistando - sembra utile evidenziarlo - nella disciplina
contenuta nel Nuovo Codice un valore sempre maggiore; a conferma di una
scelta che il Legislatore ha inteso fare, cioè quella di assegnare al “principio del
risultato” e, al contempo, al “principio della qualità delle attività” un peso pre-
ponderante e significativo rispetto all’analoga disciplina contenuta nel Codice del
2016, che ai principi generali non poteva fare richiamo in quanto non previsti.
Infatti, è da riconoscere il fatto - come sta facendo parte della dottrina
amministrativista - che la parte iniziale del Nuovo Codice è dedicata alla codi-
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fica dei “principi generali” la cui forza giuridica non solo determina la materia,
ma la spiega e la orienta nei suoi sviluppi successivi, quanto a validità e inter-
pretazione. Fra questi “principi generali” è dato ritrovare, all’art. 11, il
“Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.
Inadempienze contributive e ritardi nei pagamenti”.
Un titolo significativo e un contenuto altrettanto utile per dirimere la con-
tesa nel caso in cui essa fosse insorta, ratione temporis, sotto la vigenza di tale
nuova disciplina; la continuità di disciplina legislativa sul punto appare, quindi,
mantenuta.
14 In tal senso, v. ANAC, delib. n. 343 del 20 luglio 2023, che ha affermato che “In base alla
nuova disciplina dell’equo compenso recata dalla legge 49/2023, nei servizi di ingegneria e
architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore a quello risultante
dall’applicazione delle tabelle ministeriali”. Il che sposta la valutazione delle offerte fatte sul
versante non più del criterio del “prezzo più basso” tout court ma auspicabilmente sul cri-
terio della “offerta economicamente più vantaggiosa”, inducendo la pubblica amministra-
zione al ricorso a una valutazione più articolata e ,quindi, meno statica o meno ingessata
che dir si voglia.
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