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DOTTRINA




             che essa debba fare della anomalia dell’offerta - alla verifica della congruità del
             costo della manodopera rispetto ai minimi salariali.
                  Obbligo da assolvere prima dell’aggiudicazione e che si presenta essere lo
             stesso di quello - disciplinato dal Codice del 2016 - previsto dal combinato
             disposto degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d) e attualmente disci-
             plinato (nel Nuovo Codice) dal combinato disposto degli artt. 108, comma 9, e
             110, comma 5, lett. d).
                  Siffatto accertamento del controllo del rispetto del salario minimo è da
             considerare  sempre  obbligatorio  anche  nei  casi  di  gara  al  massimo  ribasso.
             Diversamente - è questa la considerazione espressa per la prima volta recente-
             mente dal Giudice amministrativo (TAR Campania, sent. n. 6128 del 7 novem-
             bre 2023) in un giudizio risolto sotto il Nuovo Codice - potrebbe risultare com-
             promesso il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall’art. 36
             della Costituzione. Considerazione che, naturalmente, non avremmo ritrovato
             nella sentenza in commento in quanto, in tal caso, l’obiettivo del sistema di cal-
             colo risultava governato dal principio dell’applicazione del massimo ribasso di
             tale voce in un contesto normativo che ha sempre inteso privilegiare l’applica-
             zione del principio della libera concorrenza.
                  Nuovi precetti normativi e di conseguenza nuovi orientamenti interpreta-
             tivi, riguardanti il costo della manodopera e la valutazione che di esso si deve
             dare, possono essere rintracciabili nel testo del Nuovo Codice, rispetto a quanto
             disciplinato dal Codice del 2016. Al riguardo, l’art. 41, comma 13, del Nuovo
             Codice, confermando quanto previsto dal Codice del 2016, chiarisce per i con-
             tratti relativi a lavori, servizi e forniture il costo del lavoro è calcolato annual-
             mente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base di valori eco-
             nomici determinati dalla contrattazione collettiva nazionale su base territoriale.
             Tenendo conto di tale presupposto, la stazione appaltante individua nei docu-
             menti di gara il costo della manodopera.
                  Nel Nuovo Codice, però, sia il costo della manodopera (voce) che il costo
             per  la  sicurezza  (voce)  sono  scorporati  dall’importo  assoggettato  al  ribasso
             d’asta.
                  Pertanto,  se  l’operatore  economico  dovesse  presentare  un’offerta  il  cui
             ribasso economico venisse ad insistere sul costo della manodopera, costui - per
             evitare l’esclusione dalla gara - sarà tenuto a dimostrare che tale ribasso non
             deroga dai minimi previsti dai CCNL (come anche era previsto dal Codice del
             2016) e, soprattutto, che deriva da una più efficiente organizzazione del lavoro.
                  Rispetto al sistema disciplinato dal Codice del 2016 (secondo cui la verifi-
             ca delle offerte economiche presentate dai partecipanti alla gara da parte della

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