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DOTTRINA




                  La  giurisprudenza  amministrativa  osserva  che  L’interdittiva  antimafia  può
             legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso
             delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il neces-
             sario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione
             dell’attività di impresa. La giurisprudenza specifica che il mero decorso del tempo è in
             sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami vincoli e sodalizi e,
             comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e con-
             vincenti elementi indiziari. Tale presunzione trae conforto nella considerazione che
             l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale pro-
             mana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha
             una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capa-
             ce di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile .
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             4.  La documentazione antimafia
                  Il principale strumento di prevenzione di cui l’ordinamento dispone per
             impedire a monte l’accesso alla contrattazione pubblica a quelle imprese la cui
             attività “possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esser-
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             ne  in  qualche  modo  condizionata” ,  è  la  documentazione  antimafia.
             Disciplinata dal Capo IV del Libro II del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
             Antimafia) ha lo scopo di salvaguardare l’imparzialità e il buon andamento della
             pubblica amministrazione, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la lealtà
             della concorrenza tra le imprese, escludendo dal mercato l’imprenditore sospet-
             tato di legami o condizionamenti mafiosi.
                  Nettamente differenziato rispetto al sistema probatorio tipico del processo
             penale,  il  procedimento  finalizzato  all’emissione  dei  documenti  antimafia  è
             espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale. In tale pro-
             spettiva la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede
             penale  di  carattere  definitivo  sull’esistenza  della  contiguità  dell’impresa  con  organizzazione
             malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta
             da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa sus-
             sistere il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata .
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                  Rilevano, dunque, idonei e specifici elementi di fatto, considerati unitaria-
             mente, risultanti dagli accertamenti compiuti dalle forze di polizia, che siano
             oggettivamente significativi e indicativi di connessioni tangibili o collegamenti
             probabili con le consorterie criminali.

             10   TAR Campania Napoli Sez. I, 24 novembre 2022, n. 7284.
             11   Artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011.
             12   Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2022, n. 5026.

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