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DOTTRINA
La giurisprudenza amministrativa osserva che L’interdittiva antimafia può
legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso
delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il neces-
sario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione
dell’attività di impresa. La giurisprudenza specifica che il mero decorso del tempo è in
sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami vincoli e sodalizi e,
comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e con-
vincenti elementi indiziari. Tale presunzione trae conforto nella considerazione che
l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale pro-
mana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha
una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capa-
ce di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile .
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4. La documentazione antimafia
Il principale strumento di prevenzione di cui l’ordinamento dispone per
impedire a monte l’accesso alla contrattazione pubblica a quelle imprese la cui
attività “possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esser-
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ne in qualche modo condizionata” , è la documentazione antimafia.
Disciplinata dal Capo IV del Libro II del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
Antimafia) ha lo scopo di salvaguardare l’imparzialità e il buon andamento della
pubblica amministrazione, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la lealtà
della concorrenza tra le imprese, escludendo dal mercato l’imprenditore sospet-
tato di legami o condizionamenti mafiosi.
Nettamente differenziato rispetto al sistema probatorio tipico del processo
penale, il procedimento finalizzato all’emissione dei documenti antimafia è
espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale. In tale pro-
spettiva la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede
penale di carattere definitivo sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione
malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta
da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa sus-
sistere il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata .
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Rilevano, dunque, idonei e specifici elementi di fatto, considerati unitaria-
mente, risultanti dagli accertamenti compiuti dalle forze di polizia, che siano
oggettivamente significativi e indicativi di connessioni tangibili o collegamenti
probabili con le consorterie criminali.
10 TAR Campania Napoli Sez. I, 24 novembre 2022, n. 7284.
11 Artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011.
12 Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2022, n. 5026.
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