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DOTTRINA




             con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati,
             come individuati dalla legge, ovvero ancora essere destinatario di contributi, finanziamenti o
                                                                           16
             mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate .
                  Comunicazione ed informazione antimafia giovano dell’apporto informa-
             tivo fornito dalla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia
             (BDNA),  attiva  dal  7  gennaio  2016  e  gestita  dal  Ministero  dell’Interno  -
             Dipartimento per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le
             Risorse strumentali e finanziarie. Tale strumento - alimentato dalle Prefetture e
             collegato con altre numerose banche dati nazionali con le quali interagisce per
             il confronto e per la valorizzazione delle informazioni trattate - consente agli
             addetti ai lavori di avere una cognizione ad ampio spettro e aggiornata della posizione anti-
             mafia di una impresa , ponendosi come un imprescindibile strumento di preven-
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             zione contro la contaminazione mafiosa dell’attività di impresa .
                  Il quadro normativo contenuto nel Codice Antimafia è stato di recente
             modificato con l’entrata in vigore, il 7 novembre 2021, del Decreto-Legge 6
             novembre 2021, n. 152, coordinato con la Legge di conversione 29 dicembre
             2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale
             di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».
                  In  considerazione  della  particolare  afflittività  delle  misure  antimafia,  la
             riforma ha inteso estendere il “modello partecipativo”, tipico del diritto proces-
             suale penale, anche alle procedure connesse ai controlli amministrativi di pre-
             venzione antimafia prefettizi; è stato introdotto il nuovo istituto di cui all’art.
             94-bis del CAM, costruito su un modello di “prevenzione collaborativa” delle
             Istituzioni con gli stessi soggetti interessati da una possibile contaminazione
             mafiosa, qualora la stessa risulti solamente “occasionale”.
                  L’art. 94-bis, invero, consente al Prefetto, quando accerta che i tentativi di
             infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasiona-
             le, di prescrivere all’impresa, società o associazione interessata, con provvedi-
             mento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non
             superiore a dodici mesi, di una o più “misure amministrative di prevenzione
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             collaborativa” .
             16   Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2022, n. 5026.
             17   Cons. Stato, Sent. n. 565 del 2017.
             18   Corte costituzionale, Sent. n. 4 del 2018.
             19   Ad esempio: adottare misure organizzative atte a rimuovere e prevenire le cause di agevola-
                  zione occasionale, comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura, entro quin-
                  dici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati
                  e ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria rice-
                  vuti, utilizzare un conto corrente dedicato per gli atti di pagamento e riscossione nonché per
                  i finanziamenti.

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