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L’INFILTRAZIONE EPIDEMICA DELLE HOLDING MAFIOSE
LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Sebbene la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa non richieda
di varcare la soglia di certezza oltre ogni ragionevole dubbio - tipica dell’accer-
tamento della responsabilità penale - è posto un limite nei confronti di fattispe-
cie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontri, essen-
do necessaria, per l’appunto, l’indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche
della qualificata probabilità, oggetto di un esame complessivo .
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Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere, infatti, valutato secondo un
ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che implica una prognosi assistita da un atten-
dibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far rite-
nere «più probabile che non», appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa .
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4.1. Le interdittive antimafia: comunicazione e informazione
Il sistema delle interdittive antimafia […] si fonda sulla fondamentale distinzio-
ne tra la comunicazione antimafia (artt. 87-89) - richiesta per l’esercizio di qualsivoglia atti-
vità dei privati soggetta ad autorizzazione, concessione, abilitazione, iscrizioni ad albi, segna-
lazione certificata di inizio attività e cosiddetto silenzio assenso - consistente nell’attestazione,
nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85, della sussistenza o meno di una delle cause
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 (art. 84, comma 2) e che ha
validità sei mesi; e l’informazione antimafia (artt. 90-95) - di natura liberatoria
o interdittiva e con validità dodici mesi - che opera nei rapporti dei privati con le pub-
bliche amministrazioni (es. contratti pubblici, concessioni e finanziamenti), che consiste oltre
che nella medesima attestazione inerente alle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui
all’art. 67, altresì nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltra-
zione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
indicati nel comma 4 (art. 84, comma 3) .
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L’impresa che è destinataria del provvedimento di cd. «interdittiva anti-
mafia», di natura cautelare e preventiva, risulterà afflitta da una particolare forma
di incapacità giuridica che comporta la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuri-
dica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive
(diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti
giuridici con la Pubblica Amministrazione. In tal modo l’ordinamento, dunque, esclude che
un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una
altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da
considerarsi come «affidabile») e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali
13 Cons. Stato, Sez. V, Sent., 12 ottobre 2010, n. 7407.
14 Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743;
cfr. Cons Stato, Sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105.
15 TAR Calabria Reggio Calabria, 3 gennaio 2022, n. 2.
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