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L’INFILTRAZIONE EPIDEMICA DELLE HOLDING MAFIOSE
                                       LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA




               la condizione della reiterazione prevista dall’articolo 8-bis della legge 24 novem-
               bre 1981, n. 689”.
                    L’esperienza maturata nell’ultimo trentennio in materia di condizionamen-
               to e favoreggiamento dell’impresa ha fatto sì che la giurisprudenza categoriz-
               zasse numerose altre situazioni, non tipizzate dal Legislatore, potenzialmente
               idonee a caldeggiare ipotesi di infiltrazione; tali situazioni assumono forme e
               caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono ad un
               preciso  inquadramento  a  causa  dell’insidiosa  pervasività  e  mutevolezza  del
               fenomeno mafioso , soprattutto sul piano sociale.
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                    In particolare, nella sentenza n. 1743 del 3 maggio 2016, il Consiglio di
               Stato individua nove elementi “spia” sulla base dei quali l’Autorità prefettizia -
               chiamata ad adottare, o meno, l’interdittiva di cui al citato art. 84 CAM - deve
               basarsi al fine di valutare, in modo concreto e attuale, il rischio che l’attività di
               impresa possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa:
                    1)i provvedimenti ‘sfavorevoli’ del giudice penale che dispongano una misura caute-
               lare o il giudizio o che rechino una condanna, anche non definitiva, di titolari, soci,
               amministratori, di fatto e di diritto, direttori generali dell’impresa, per uno dei
               delitti-spia previsti dall’art. 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011;
               ovvero tutti i provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati stru-
               mentali all’attività delle organizzazioni criminali, di cui all’art. 91, comma 6,
               del citato d.lgs.;
                    2)le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, ove dalla loro motivazione si
               desuma un condizionamento mafioso che pregiudichi le libere logiche impren-
               ditoriali, ovvero che l’impresa abbia fornito l’agevolazione, l’aiuto, il supporto,
               anche solo logistico, pur indirettamente, agli interessi e agli affari del sodalizio
               mafioso.
                    3)la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione
               previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011, siano esse di natura personale o
               patrimoniale, nei confronti di titolari, soci, amministratori, direttori generali del-
               l’impresa e dei loro parenti;
                    4)i rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali
               dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associa-
               zioni mafiose, laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre
               caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”,
               che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o
               di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni


               8    Cons. Stato, Sez. III, 21 febbraio 2019, n. 1214.

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