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L’INFILTRAZIONE EPIDEMICA DELLE HOLDING MAFIOSE
LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
la condizione della reiterazione prevista dall’articolo 8-bis della legge 24 novem-
bre 1981, n. 689”.
L’esperienza maturata nell’ultimo trentennio in materia di condizionamen-
to e favoreggiamento dell’impresa ha fatto sì che la giurisprudenza categoriz-
zasse numerose altre situazioni, non tipizzate dal Legislatore, potenzialmente
idonee a caldeggiare ipotesi di infiltrazione; tali situazioni assumono forme e
caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono ad un
preciso inquadramento a causa dell’insidiosa pervasività e mutevolezza del
fenomeno mafioso , soprattutto sul piano sociale.
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In particolare, nella sentenza n. 1743 del 3 maggio 2016, il Consiglio di
Stato individua nove elementi “spia” sulla base dei quali l’Autorità prefettizia -
chiamata ad adottare, o meno, l’interdittiva di cui al citato art. 84 CAM - deve
basarsi al fine di valutare, in modo concreto e attuale, il rischio che l’attività di
impresa possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa:
1)i provvedimenti ‘sfavorevoli’ del giudice penale che dispongano una misura caute-
lare o il giudizio o che rechino una condanna, anche non definitiva, di titolari, soci,
amministratori, di fatto e di diritto, direttori generali dell’impresa, per uno dei
delitti-spia previsti dall’art. 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011;
ovvero tutti i provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati stru-
mentali all’attività delle organizzazioni criminali, di cui all’art. 91, comma 6,
del citato d.lgs.;
2)le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, ove dalla loro motivazione si
desuma un condizionamento mafioso che pregiudichi le libere logiche impren-
ditoriali, ovvero che l’impresa abbia fornito l’agevolazione, l’aiuto, il supporto,
anche solo logistico, pur indirettamente, agli interessi e agli affari del sodalizio
mafioso.
3)la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione
previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011, siano esse di natura personale o
patrimoniale, nei confronti di titolari, soci, amministratori, direttori generali del-
l’impresa e dei loro parenti;
4)i rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali
dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associa-
zioni mafiose, laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre
caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”,
che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o
di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni
8 Cons. Stato, Sez. III, 21 febbraio 2019, n. 1214.
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