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DOTTRINA




                  Gli Ermellini definiscono “colluso con la mafia” l’imprenditore che stabi-
             lisce un rapporto sinallagmatico con la consorteria criminale con modalità ed
             effetti tali da produrre vantaggi per entrambe le parti contraenti: per l’impren-
             ditore tali vantaggi consistono ad esempio nell’imporsi nel territorio in posizio-
             ne dominante rispetto agli altri operatori economici; per il sodalizio criminoso
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             nell’ottenere in cambio risorse, servizi o utilità .
                  Differente la posizione dell’imprenditore “vittima della mafia” perché in
             questo caso vige un rapporto di subordinazione e non di mutuo vantaggio: l’im-
             prenditore vittima è quello che, soggiogato dall’intimidazione, non tenta di venire a patti col
             sodalizio, ma cede all’imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire
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             un’intesa volta a limitare tale danno .

             3.  I sintomi dell’infiltrazione mafiosa nell’impresa
                  Il codice antimafia (d.lgs. 159/2011) tipizza diverse situazioni da cui desu-
             mere il tentativo di infiltrazione mafiosa:
                    l’art. 84, comma 4, lett. a), ricorre ai provvedimenti che dispongono
             una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche
             non definitiva per taluni i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.),
             turbata libertà di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), intermediazione ille-
             cita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), truf-
             fa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.),
             usura (art. 644 c.p.), riciclaggio (art. 648-bisc.p.) o impiego di denaro, beni o
             utilità  di  provenienza  illecita  (art.  648-ter c.p.), e quelli indicati dall’art. 51,
             comma 3-bis, c.p.p., ovverosia, tra gli altri, i delitti di associazione semplice
             (art. 416 c.p.) o di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) o tutti i
             delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. o per
             agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché
             l’art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, oggi codificato nell’art. 512-bis del
             codice penale;
                    l’art. 91, comma 6, “da provvedimenti di condanna anche non definitiva
             per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a con-
             creti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indi-
             retto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata,
             nonché dall’accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi
             finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con

             6    Cass. Sez. I, 11 ottobre 2005, n. 46552, D’Orio; Sez. V, 1 ottobre 2008, n. 39042, Samà; Sez.
                  I, 30 giugno 2010, n. 30534, Tallura.
             7    Ibidem.

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