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L’INFILTRAZIONE EPIDEMICA DELLE HOLDING MAFIOSE
LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
L’imprenditore subordinato subisce il dominio della mafia, essi pagano la
protezione mafiosa senza ricevere in cambio nulla di concreto se non una garanzia, peraltro
del tutto provvisoria, di poter semplicemente continuare a svolgere la propria attività e si sen-
tono completamente indifesi di fronte alla mafia, anche perché il più delle volte hanno potuto
verificarne, subendone direttamente le conseguenze, la potenza militare […] non solo devono
pagare la protezione ai mafiosi, ma devono ottenere la loro autorizzazione per poter svolgere
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la propria attività .
L’imprenditore “colluso” (invece) imposta la sua relazione con la mafia sul
reciproco interesse: può negoziare i termini del patto di protezione, trasfor-
mando in vantaggio ciò che per le altre imprese diventa un ostacolo.
Gli imprenditori collusi vanno divisi a loro volta in due sottocategorie : gli
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“strumentali” e i “clienti”. I primi generalmente provengono da territori non
tradizionalmente caratterizzati da radicamento mafioso; si tratta spesso di
aziende di grandi dimensioni (edilizia, costruzioni, appalti pubblici…) con le
quali l’organizzazione mafiosa crea un rapporto occasionale, ad esempio per
assicurarsi la vittoria di gare d’appalto in modo da poter conseguentemente vei-
colare subappalti e acquisti di materiali verso operatori economici affiliati. I
secondi (i “clienti”) intrecciano stabilmente la loro attività imprenditoriale con
la mafia, attraverso una cooperazione continua e la vicendevolezza dei vantaggi:
l’impresa, nel tempo e in modo graduale, attraverso un processo di compene-
trazione, finisce per identificarsi nell’organizzazione criminale, legando ad essa
il suo destino.
1.1. L’approdo giurisprudenziale
La giurisprudenza , in base al ruolo assunto dalla mafia, distingue l’impre-
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sa mafiosa “originaria”, l’impresa “di proprietà del mafioso” e l’impresa “a par-
tecipazione mafiosa”:
la prima è incentrata sulla figura dominante del fondatore, soggetto
intraneo all’organizzazione, che la gestisce direttamente con metodo
mafioso;
la seconda è diretta da un mafioso con identico metodo sia pure
attraverso un formale prestanome;
nella terza il titolare è estraneo all’associazione ma non è un mero
prestanome perchè rappresenta anche i propri interessi.
3 Sciarrone R., Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione, nuova edizione riveduta e
ampliata, Roma, Donzelli editore, 2009, p. 71.
4 Ibidem.
5 Cass. pen., Sez. V, Sent. 1° aprile 2020, n. 10983.
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