Page 32 - Rassegna 2024-1
P. 32
DOTTRINA
sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia
attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col pro-
9
prio congiunto ;
5)i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia di titolari,
soci, amministratori, dipendenti dell’impresa con soggetti raggiunti da provve-
dimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia, con la presun-
zione che l’imprenditore scelga consapevolmente di porsi in dialogo e in con-
tatto con ambienti mafiosi, così esponendosi al rischio di infiltrazione;
6)le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa, ossia, le sostituzioni
negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società, nonché nella tito-
larità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiun-
que conviva con soggetti destinatari di interdittiva antimafia, realizzate “con
modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle
transazioni, il reddito dei soggetti e le qualità dei subentranti, denotino l’intento
di eludere la normativa sulla documentazione antimafia”: scissioni, fusioni,
affitti di azienda o anche solo di ramo di azienda, acquisti di pacchetti azionari
o di quote societarie da parte di soggetti, italiani o esteri, al di sopra di ogni
sospetto, spostamenti di sede, legale od operativa, in zone apparentemente
‘franche’ dall’influsso mafioso; aumenti di capitale sociale finalizzati a garantire
il controllo della società sempre da parte degli stessi soggetti, patti parasociali,
rimozione o dimissioni di sindaci o controllori sgraditi; walzer di cariche sociali
tra i medesimi soggetti, partecipazioni in altre società colpite da interdittiva
antimafia, gestione di diverse società, operanti in settori diversi, ma tutte ricon-
ducibili alla medesima governance e spostamenti degli stessi soggetti dalle cariche
sociali dell’una o dell’altra, ecc.;
9 TAR Campania, I, n. 5796/2019: “Ai fini dell’interdittiva antimafia, l’Amministrazione può
dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari di un’impresa e familiari che siano
soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro
natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di
verosimiglianza, che l’impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere
influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Specialmente, nei contesti
sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia ben può verificarsi
un’influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di
solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Tale influenza può
essere, quindi, desunta dalla considerazione che la complessa organizzazione della mafia
ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante
della famiglia, sicchè in una famiglia mafiosa, anche il soggetto che non sia attinto da pre-
giudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del capofamiglia e dell’associazione. Deve
essere, quindi, esclusa ogni presunzione di irrilevanza dei rapporti di parentela, ove gli stes-
si risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un col-
legamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della cri-
minalità organizzata”.
30