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L’INFILTRAZIONE EPIDEMICA DELLE HOLDING MAFIOSE
LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Tali prescrizioni sono preordinate al rilascio del provvedimento antimafia
che potrà essere adottato in senso favorevole - dunque, liberatorio - solo qua-
lora, allo scadere del termine fissato, sulla base delle analisi formulate dal grup-
po interforze si accerti il “venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza
di altri tentativi di infiltrazione mafiosa”: in caso contrario verrà adottata l’in-
terdittiva.
Le “misure amministrative di prevenzione collaborativa” sono registrate
in un’apposita sezione della menzionata BDNA.
4.2. Ambito di applicazione
L’art. 83 del CAM indica le condizioni in base alle quali le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appal-
tanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le
società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico
nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la
documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare
o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture
pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati
nell’articolo 67.
La norma prevede delle eccezioni nei rapporti fra soggetti pubblici e con
privati i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione
e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla
verifica di particolari requisiti di onorabilità; sono esonerati, altresì, i procedi-
menti finalizzati al rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia
di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, la
stipula o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore
di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di
impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa
individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma indivi-
duale; chiudono il novero delle esenzioni i provvedimenti, ivi inclusi quelli di
erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i
150.000 euro.
La norma, infine, pone l’obbligo di richiedere la documentazione nelle
ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a pre-
scindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualun-
que titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore
a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro.
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