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L’INVERSIONE DELLA FILIERA DEL FARMACO




                    Nel  senso,  si  cita  una  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  dell’Unione
               Europea  chiamata a pronunciarsi in merito alla revoca dell’autorizzazione ad
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               esercitare l’attività di grossista di medicinali decisa dall’Ufficio federale austria-
               co per la sicurezza nel settore sanitario nei confronti di una società titolare sia
               dell’esercizio di esercizio di farmacia che di un’attività di distribuzione all’in-
               grosso. Quel Consesso ha stabilito che “una persona titolare di un’autorizzazio-
               ne di distribuzione all’ingrosso di medicinali non può procurarsi medicinali da
               altre persone che, in forza della normativa nazionale, sono autorizzate o abili-
               tate a fornire medicinali al pubblico”.
                    Occorre sottolineare che il passaggio dei farmaci dalla farmacia al grossi-
               sta presenta criticità connesse alla salute pubblica e al buon andamento del ser-
               vizio farmaceutico, considerando che:
                      è in evidente contrasto con la normativa che regola il buon andamento
               del servizio farmaceutico territoriale, che riserva alle farmacie la sola dispensa-
               zione dei farmaci sul territorio;
                      elude la registrazione sul sistema di tracciabilità dei bollini farmaceutici,
               atteso che la vendita al dettaglio non è oggetto di tracciatura, quale atto finale
               di uscita del farmaco dalla filiera distributiva;
                      «sembra interrompere il percorso di tracciabilità previsto dalla vigente
               normativa rendendo più difficile il monitoraggio dei medicinali e in generale
               delle prestazioni erogate, essendo, tra l’altro, la regolamentazione del commer-
               cio dei farmaci funzionale alla garanzia di una adeguata programmazione, che
               preservi i livelli di assistenza sul territorio» ;
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                      non consente quindi di rintracciare il farmaco, vanificando gli obiettivi
               di  tutela  della  salute  pubblica  (tra  cui  lotta  alla  contraffazione  farmaceutica,
               esportazione) e di verifica della spesa farmaceutica pubblica.
                    La  problematica  dell’inversione  della  filiera  del  farmaco  è  stata  trattata
               anche in una sentenza del TAR Campania  con la quale è stato precisato che «le
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               disposizioni richiamate sono tese ad assicurare il soddisfacimento dell’esigenza
               di piena tracciabilità del farmaco, consentendo di monitorare i passaggi delle
               confezioni  di  medicinali  ad  uso  umano  lungo  la  filiera  distributiva.  Qualora
               fosse consentita alla farmacia la possibilità di distribuire all’ingrosso i medicinali
               acquistati con il proprio codice identificativo per ricollocarli nella catena distri-
               butiva anziché lasciarli nella disponibilità del cittadino, la ratio delle norme rela-
               tive alla fornitura verrebbero vanificate.

               7    Corte di Giustizia UE, Sezione V, sentenza del 21 settembre 2023.
               8    TAR Sicilia, Catania, Sezione IV, ordinanza 30 marzo 2016, n. 256.
               9    TAR Campania, Sezione V, sentenza n. 5285 del 16 novembre 2016.

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