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L’INVERSIONE DELLA FILIERA DEL FARMACO
Nel senso, si cita una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea chiamata a pronunciarsi in merito alla revoca dell’autorizzazione ad
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esercitare l’attività di grossista di medicinali decisa dall’Ufficio federale austria-
co per la sicurezza nel settore sanitario nei confronti di una società titolare sia
dell’esercizio di esercizio di farmacia che di un’attività di distribuzione all’in-
grosso. Quel Consesso ha stabilito che “una persona titolare di un’autorizzazio-
ne di distribuzione all’ingrosso di medicinali non può procurarsi medicinali da
altre persone che, in forza della normativa nazionale, sono autorizzate o abili-
tate a fornire medicinali al pubblico”.
Occorre sottolineare che il passaggio dei farmaci dalla farmacia al grossi-
sta presenta criticità connesse alla salute pubblica e al buon andamento del ser-
vizio farmaceutico, considerando che:
è in evidente contrasto con la normativa che regola il buon andamento
del servizio farmaceutico territoriale, che riserva alle farmacie la sola dispensa-
zione dei farmaci sul territorio;
elude la registrazione sul sistema di tracciabilità dei bollini farmaceutici,
atteso che la vendita al dettaglio non è oggetto di tracciatura, quale atto finale
di uscita del farmaco dalla filiera distributiva;
«sembra interrompere il percorso di tracciabilità previsto dalla vigente
normativa rendendo più difficile il monitoraggio dei medicinali e in generale
delle prestazioni erogate, essendo, tra l’altro, la regolamentazione del commer-
cio dei farmaci funzionale alla garanzia di una adeguata programmazione, che
preservi i livelli di assistenza sul territorio» ;
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non consente quindi di rintracciare il farmaco, vanificando gli obiettivi
di tutela della salute pubblica (tra cui lotta alla contraffazione farmaceutica,
esportazione) e di verifica della spesa farmaceutica pubblica.
La problematica dell’inversione della filiera del farmaco è stata trattata
anche in una sentenza del TAR Campania con la quale è stato precisato che «le
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disposizioni richiamate sono tese ad assicurare il soddisfacimento dell’esigenza
di piena tracciabilità del farmaco, consentendo di monitorare i passaggi delle
confezioni di medicinali ad uso umano lungo la filiera distributiva. Qualora
fosse consentita alla farmacia la possibilità di distribuire all’ingrosso i medicinali
acquistati con il proprio codice identificativo per ricollocarli nella catena distri-
butiva anziché lasciarli nella disponibilità del cittadino, la ratio delle norme rela-
tive alla fornitura verrebbero vanificate.
7 Corte di Giustizia UE, Sezione V, sentenza del 21 settembre 2023.
8 TAR Sicilia, Catania, Sezione IV, ordinanza 30 marzo 2016, n. 256.
9 TAR Campania, Sezione V, sentenza n. 5285 del 16 novembre 2016.
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