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L’INVERSIONE DELLA FILIERA DEL FARMACO




               essendo strettamente correlata all’espressione del funzionamento del SSN.
                    Le prescrizioni di carattere tecnico e organizzativo che vengono dettate
               sono finalizzate alla tutela della salute pubblica, avuto riguardo della specificità
               dei beni “farmaci” conservati e movimentati.

               6.  Il sistema di tracciabilità dei bollini farmaceutici
                    La differenziazione tra le attività riconducibili al grossista e alla farmacia
               viene ulteriormente avvalorata dal fatto che il Ministero della Salute attribuisce
               alle stesse, nell’ambito del sistema di tracciabilità dei bollini farmaceutici, codici
               identificativi diversi, anche quando le due attività ricadono in capo allo stesso
               soggetto giuridico. Il sistema di tracciabilità dei bollini farmaceutici, realizzato per
               monitorare le confezioni dei farmaci all’interno della filiera distributiva, è stato
               istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 540/1992
               “Attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l’etichettatura ed il foglietto
               illustrativo dei medicinali per uso umano”, articolo introdotto con la L. 1° marzo
               2022, n. 39. La relativa disciplina attuativa è contenuta nel D.M. 15 luglio 2004.
                    Il sistema di tracciabilità ha lo scopo di verificare i livelli essenziali di assi-
               stenza sul territorio e rafforzare le misure di contrasto alle frodi in danno della
               salute pubblica (circolazione di farmaci contraffatti), del SSN e dell’erario.
                    La  registrazione  dei  movimenti  delle  confezioni  dei  prodotti  medicinali
               avviene attraverso il rilevamento del bollino autoadesivo, realizzato dall’Istituto
               Poligrafico e Zecca dello Stato e apposto sulle confezioni stesse, con l’ausilio di
               un sistema informatizzato. I soggetti tenuti alla comunicazione dei dati di movi-
               mentazione dei farmaci, pertanto dotati di un codice univoco di tracciabilità, sono:
                      i produttori;
                      i depositari e i grossisti;
                      le farmacie aperte al pubblico e i centri sanitari autorizzati all’impiego di
               farmaci, fatta eccezione per la movimentazione in uscita quando il farmaco è
               destinato al singolo consumatore finale;
                      gli smaltitori autorizzati.
                    Il soggetto/società titolare di farmacia anche autorizzato alla distribuzione
               all’ingrosso avrà due codici identificativi diversi corrispondenti alle due attività,
               che dovrà utilizzare distintamente per comunicare al sistema di tracciabilità i
               movimenti di farmaci:
                      in entrata e uscita come grossista;
                      in entrata come farmacia, ma non in uscita poiché l’atto di dispensazio-
               ne, quale unica possibilità di cessione del farmaco consentita alla farmacia, non
               è soggetto a tracciabilità poiché destinato al consumatore finale.


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