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L’INVERSIONE DELLA FILIERA DEL FARMACO




                    Sono state inoltre rilevate frequenti irregolarità nella gestione tecnica dei gros-
               sisti, con particolare riferimento all’impiego della persona responsabile e alla reda-
               zione e tenuta della documentazione relativa al sistema di gestione della qualità.

               3.  Quadro normativo
                    L’esercizio della farmacia (pubblica e privata) è finalizzato all’erogazione
               dell’assistenza farmaceutica sul territorio attraverso la dispensazione dei farma-
               ci  alla  popolazione  per  conto  del  Servizio  Sanitario  nazionale  (SSN),  come
               richiamato nelle seguenti norme:
                      R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi
               sanitarie” art. 122, per cui “La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma
               di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella
               farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima”;
                      L.  23  dicembre  1978  n.  833  “Istituzione  del  Servizio  Sanitario
               Nazionale”,  art.  28  «L’unità  sanitaria  locale  eroga  l’assistenza  farmaceutica
               attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono
               titolari i privati, tutte convenzionate. Gli assistiti possono ottenere dalle farma-
               cie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medi-
               co curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi
               nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale»;
                      D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
               sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, art. 8,
               comma 2.a) «Le farmacie pubbliche e private erogano l’assistenza farmaceutica
               per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su pre-
               sentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, pro-
               dotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari».
                    L’attività di distribuzione intermedia di farmaci per uso umano è invece
               regolata dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e definita come «qualsiasi attività con-
               sistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la forni-
               tura  di  medicinali  al  pubblico  [invece  riservata  alle  farmacie];  queste  attività
               sono svolte con i produttori o i loro depositari, con gli importatori, con gli altri
               distributori all’ingrosso e nei confronti dei farmacisti o degli altri soggetti auto-
               rizzati a fornire medicinali al pubblico».
                    Con l’introduzione dell’art. 100, comma 1-bis del d.lgs. n. 219/2006, inserito
               con il d.lgs. 29 dicembre 2007, n. 274, «i farmacisti e le società di farmacisti, tito-
               lari di farmacia ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché
               le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribu-
               zione all’ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo


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