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SCIENTIAE




             [Tit. VII distribuzione all’ingrosso e brokeraggio di medicinali, nonché distribu-
             zione di sostanze attive]».
                  La norma, eliminando l’incompatibilità tra la titolarità di farmacia e il pos-
             sesso di un distributore intermedio in capo a uno stesso soggetto giuridico, dà
             facoltà ai titolari di farmacia di ottenere anche l’autorizzazione alla distribuzio-
             ne intermedia del farmaco, che rimane però sempre subordinata al processo
             autorizzativo  e  ai  requisiti  esplicitati  nel  Tit.  VII  del  medesimo  d.lgs.  n.
             219/2006.
                  Nel  merito,  si  era  già  pronunciata  la  Corte  di  Giustizia  dell’Unione
             Europea  per cui «dal momento che la vendita al dettaglio di medicinali presen-
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             ta caratteristiche diverse rispetto a quelle della distribuzione all’ingrosso, il mero
             fatto che i farmacisti soddisfino i presupposti cui è subordinata la vendita al det-
             taglio nei rispettivi Stati membri non consente di presumere che essi soddisfino
             anche i presupposti previsti dalla disciplina armonizzata a livello dell’Unione
             per quanto riguarda la distribuzione all’ingrosso; il farmacista che intenda eser-
             citare l’attività di grossista, pertanto, deve soddisfare tutti i requisiti imposti».
                  La giurisprudenza ha chiarito che quella del titolare di farmacia anche pro-
             prietario di un distributore all’ingrosso, non è un’ulteriore figura giuridica: l’art.
             100-bis del d.lgs. n. 219/2006 «non ha introdotto un tertium genus fra la figura
             del grossista e quella del farmacista… di conseguenza, il riferimento, contenuto
             nella disposizione in parola, al perdurante “rispetto delle disposizioni del pre-
             sente titolo” [Tit. VII, d.lgs. n. 219/2006] sembra riferirsi alla necessità che, nel
             caso in cui un farmacista dia vita anche a un’attività di distribuzione all’ingrosso
             di medicinali, le due attività, oggettivamente intese, restino separate e cioè si
             svolgano senza alterare l’ordinario schema di sviluppo della movimentazione di
             farmaci» .
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                  La necessaria distinzione tra le due attività trae origine dalle diverse finalità
             attribuite alle stesse, nonché dalla diversa normativa che ne regola i processi
             autorizzativi e di funzionamento.

             4.  L’esercizio della farmacia aperta al pubblico
                  Per garantire l’uniforme assistenza farmaceutica sul territorio, la normati-
             va sottrae in parte l’esercizio della farmacia alla logica imprenditoriale e di con-
             correnza,  al  fine  di  evitare  che  gli  obiettivi  di  profitto  diventino  prevalenti
             rispetto all’omogena ed efficace disponibilità del farmaco sul territorio.
                  L’apertura della farmacia non presenta caratteristiche di liberalità.

             1    Corte Giustizia UE, sezione II, sentenza del 28 giugno 2012.
             2    T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione IV, ordinanza 30 marzo 2016, n. 256.

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