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SCIENTIAE
[Tit. VII distribuzione all’ingrosso e brokeraggio di medicinali, nonché distribu-
zione di sostanze attive]».
La norma, eliminando l’incompatibilità tra la titolarità di farmacia e il pos-
sesso di un distributore intermedio in capo a uno stesso soggetto giuridico, dà
facoltà ai titolari di farmacia di ottenere anche l’autorizzazione alla distribuzio-
ne intermedia del farmaco, che rimane però sempre subordinata al processo
autorizzativo e ai requisiti esplicitati nel Tit. VII del medesimo d.lgs. n.
219/2006.
Nel merito, si era già pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione
Europea per cui «dal momento che la vendita al dettaglio di medicinali presen-
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ta caratteristiche diverse rispetto a quelle della distribuzione all’ingrosso, il mero
fatto che i farmacisti soddisfino i presupposti cui è subordinata la vendita al det-
taglio nei rispettivi Stati membri non consente di presumere che essi soddisfino
anche i presupposti previsti dalla disciplina armonizzata a livello dell’Unione
per quanto riguarda la distribuzione all’ingrosso; il farmacista che intenda eser-
citare l’attività di grossista, pertanto, deve soddisfare tutti i requisiti imposti».
La giurisprudenza ha chiarito che quella del titolare di farmacia anche pro-
prietario di un distributore all’ingrosso, non è un’ulteriore figura giuridica: l’art.
100-bis del d.lgs. n. 219/2006 «non ha introdotto un tertium genus fra la figura
del grossista e quella del farmacista… di conseguenza, il riferimento, contenuto
nella disposizione in parola, al perdurante “rispetto delle disposizioni del pre-
sente titolo” [Tit. VII, d.lgs. n. 219/2006] sembra riferirsi alla necessità che, nel
caso in cui un farmacista dia vita anche a un’attività di distribuzione all’ingrosso
di medicinali, le due attività, oggettivamente intese, restino separate e cioè si
svolgano senza alterare l’ordinario schema di sviluppo della movimentazione di
farmaci» .
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La necessaria distinzione tra le due attività trae origine dalle diverse finalità
attribuite alle stesse, nonché dalla diversa normativa che ne regola i processi
autorizzativi e di funzionamento.
4. L’esercizio della farmacia aperta al pubblico
Per garantire l’uniforme assistenza farmaceutica sul territorio, la normati-
va sottrae in parte l’esercizio della farmacia alla logica imprenditoriale e di con-
correnza, al fine di evitare che gli obiettivi di profitto diventino prevalenti
rispetto all’omogena ed efficace disponibilità del farmaco sul territorio.
L’apertura della farmacia non presenta caratteristiche di liberalità.
1 Corte Giustizia UE, sezione II, sentenza del 28 giugno 2012.
2 T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione IV, ordinanza 30 marzo 2016, n. 256.
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