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L’INVERSIONE DELLA FILIERA DEL FARMACO




                    Infatti, già il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 108 e 109) prevede che
               l’apertura e l’esercizio della farmacia siano:
                      subordinati  a  un  decreto  di  autorizzazione  della  competente  autorità
               locale che stabilisce la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede,
               tenendo conto delle necessità dell’assistenza farmaceutica sul territorio;
                      vincolati al pagamento di una tassa speciale di concessione. Al riguardo,
               peraltro, interviene il d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 “Approvazione della tariffa
               delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio
               1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158” per
               gli importi delle tasse di concessione per le farmacie in funzione della popola-
               zione residente nel comune.
                    La L. 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”,
               come modificata nell’art. 1, L. 24 marzo 2012, n. 27, è intervenuta al fine di
               regolamentare la distribuzione sul territorio delle farmacie (cosiddetta pianta
               organica delle farmacie), per cui «l’autorizzazione ad aprire una farmacia è rila-
               sciata con provvedimento definitivo dell’autorità sanitaria competente per ter-
               ritorio. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farma-
               cia ogni 3.300 abitanti…omissis…». Di fatto, il numero delle farmacie presenti
               sul territorio e la relativa dislocazione sono strettamente correlati alle caratteri-
               stiche demografiche e urbanistiche, non alle esigenze commerciali e di profitto
               del titolare delle stesse.
                    Sebbene la legislazione farmaceutica, in diversi passaggi normativi, designi
               l’atto amministrativo di assegnazione della titolarità di farmacia sia come “auto-
               rizzazione” che come “concessione”, si ritiene che lo stesso abbia la caratteri-
               stica prevalente di concessione considerando che:
                      solo  l’atto  amministrativo  dell’autorità  sanitaria  di  assegnazione  della
               titolarità della farmacia fa sorgere in capo al cittadino l’autorizzazione all’eser-
               cizio della farmacia, quale servizio pubblico e sociale sul territorio;
                      la libertà imprenditoriale del cittadino è limitata e subordinata alle esi-
               genze del SSN e condizionata dalla pianta organica, realizzata per regolare la
               dislocazione delle farmacie sul territorio in funzione di criteri demografici e
               urbanistici al fine di assicurare l’uniforme assistenza farmaceutica anche nelle
               zone meno remunerative;
                      l’assistenza farmaceutica viene garantita per conto del SSN sulla scorta
               di una specifica convenzione tra le parti (Stato e farmacie), rendendo le farma-
               cie un esercizio con rilevanza pubblica sul territorio;
                      viene applicata, ad avvenuta autorizzazione, una specifica tassa di con-
               cessione.


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