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SCIENTIAE
5. L’attività di distribuzione intermedia di farmaci per uso umano
La normativa regolatoria in materia di distribuzione intermedia del farma-
co non ha alcuna sovrapposizione con quella che regola il servizio farmaceutico
sul territorio, ed è sostanzialmente contenuta al Tit. VII del d.lgs. n. 219/2006,
per cui tale attività è:
subordinata al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla regione o
dalla provincia autonoma, ovvero dalle altre autorità competenti;
esercitabile anche dai farmacisti e società di farmacisti o persone titolari
di farmacia, in possesso della suddetta autorizzazione (art. 100, comma, 1-bis),
eliminando il precedente stato di incompatibilità tra la titolarità di farmacia e la
proprietà di un distributore intermedio.
In ragione della particolarità del bene oggetto di commercio, ovvero il far-
maco, la norma obbliga i grossisti a garantire in permanenza un assortimento
di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geografica-
mente determinato a consegnare le forniture richieste in tempi brevissimi, con-
ferendo quindi la caratteristica di un servizio pubblico.
Per ottenere l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso, il richiedente
(compresa la persona/società già titolare di farmacia) deve dotarsi di un preciso
apparato logistico e organizzativo, nonché adempiere specifici obblighi, tra cui:
disporre di locali e attrezzature adeguati a garantire la corretta conser-
vazione e distribuzione dei farmaci;
disporre di una persona responsabile con adeguato titolo di studio (lau-
rea in farmacia/chimica/chimica e tecnologia farmaceutica/chimica industria-
le), che eserciti l’attività a carattere continuativo e con orario correlato alle
dimensioni dell’attività di distribuzione;
svolgere l’attività nel rispetto delle buone norme di distribuzione dei far-
maci (D.M. 6 luglio 1999);
rendere locali e attrezzature disponibili per le ispezioni delle autorità;
approvvigionarsi di medicinali unicamente da persone/società che pos-
siedono i requisiti autorizzativi (altri grossisti o aziende, non farmacie poiché
non autorizzate alla vendita all’ingrosso);
accertare che i medicinali trattati non siano falsificati attraverso la veri-
fica dei bollini farmaceutici;
assolvere agli obblighi di dotazione minima di farmaci;
rispettare obblighi organizzativi e documentali.
Pertanto, diversamente dall’esercizio della farmacia, l’attività di distribu-
zione intermedia, pur avendo la caratteristica di un servizio pubblico, non subi-
sce limitazioni imprenditoriali nell’attivazione e svolgimento della stessa, non
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