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SCIENTIAE




             5.  L’attività di distribuzione intermedia di farmaci per uso umano
                  La normativa regolatoria in materia di distribuzione intermedia del farma-
             co non ha alcuna sovrapposizione con quella che regola il servizio farmaceutico
             sul territorio, ed è sostanzialmente contenuta al Tit. VII del d.lgs. n. 219/2006,
             per cui tale attività è:
                    subordinata al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla regione o
             dalla provincia autonoma, ovvero dalle altre autorità competenti;
                    esercitabile anche dai farmacisti e società di farmacisti o persone titolari
             di farmacia, in possesso della suddetta autorizzazione (art. 100, comma, 1-bis),
             eliminando il precedente stato di incompatibilità tra la titolarità di farmacia e la
             proprietà di un distributore intermedio.
                  In ragione della particolarità del bene oggetto di commercio, ovvero il far-
             maco, la norma obbliga i grossisti a garantire in permanenza un assortimento
             di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geografica-
             mente determinato a consegnare le forniture richieste in tempi brevissimi, con-
             ferendo quindi la caratteristica di un servizio pubblico.
                  Per ottenere l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso, il richiedente
             (compresa la persona/società già titolare di farmacia) deve dotarsi di un preciso
             apparato logistico e organizzativo, nonché adempiere specifici obblighi, tra cui:
                    disporre di locali e attrezzature adeguati a garantire la corretta conser-
             vazione e distribuzione dei farmaci;
                    disporre di una persona responsabile con adeguato titolo di studio (lau-
             rea in farmacia/chimica/chimica e tecnologia farmaceutica/chimica industria-
             le),  che  eserciti  l’attività  a  carattere  continuativo  e  con  orario  correlato  alle
             dimensioni dell’attività di distribuzione;
                    svolgere l’attività nel rispetto delle buone norme di distribuzione dei far-
             maci (D.M. 6 luglio 1999);
                    rendere locali e attrezzature disponibili per le ispezioni delle autorità;
                    approvvigionarsi di medicinali unicamente da persone/società che pos-
             siedono i requisiti autorizzativi (altri grossisti o aziende, non farmacie poiché
             non autorizzate alla vendita all’ingrosso);
                    accertare che i medicinali trattati non siano falsificati attraverso la veri-
             fica dei bollini farmaceutici;
                    assolvere agli obblighi di dotazione minima di farmaci;
                    rispettare obblighi organizzativi e documentali.
                  Pertanto, diversamente dall’esercizio della farmacia, l’attività di distribu-
             zione intermedia, pur avendo la caratteristica di un servizio pubblico, non subi-
             sce limitazioni imprenditoriali nell’attivazione e svolgimento della stessa, non

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