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SCIENTIAE
Tuttavia, alla luce delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 219/2006 e del-
l’esame della giurisprudenza si ritiene che il titolare di farmacia/società che:
acquisti farmaci presso aziende farmaceutiche/grossisti tramite l’eserci-
zio della farmacia - attività consentita alla farmacia e verificabile attraverso la
denominazione sociale della stessa e l’osservazione del codice di tracciabilità del
destinatario “farmacia” inserito dal venditore nei documenti si spesa e di tra-
sporto;
transiti successivamente i medesimi farmaci a un’attività di distribuzione
intermedia, propria o di altri, accompagnati o meno da documentazione di tra-
sporto e fattura;
concretizza l’illecita attività di distribuzione all’ingrosso esercitata tramite
la concessione di farmacia, configurando il reato di cui all’art. 147, comma 4,
del d.lgs. n. 219/2006: «Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa [il tito-
lare della farmacia ndr] che inizia l’attività di distribuzione all’ingrosso di medi-
cinali senza munirsi dell’autorizzazione di cui all’articolo 100 [autorizzazione
alla distribuzione intermedia, non ricompresa nella concessione all’esercizio
della farmacia ndr], ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione del-
l’autorizzazione stessa, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’am-
menda da diecimila euro a centomila euro. Tali pene si applicano anche a chi
prosegue l’attività autorizzata senza disporre della persona responsabile di cui
all’articolo 101».
La fattispecie di reato come sopra formulata trova conferma in una pro-
nuncia della Corte di Cassazione Penale che, nel respingere un ricorso avverso
una sentenza della Corte di Appello di Milano, ha confermato la condanna ai
sensi dell’art. 147, comma 4, del d.lgs. n. 219/2006 di una titolare di farmacia
che esercitava il commercio all’ingrosso di medicinali, atteso che il D.L. n. 1 del
2012, art. 1, lett. a) e b), convertito con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012,
che ha liberalizzato alcuni settori del mercato, «non si applica a quello delle far-
macie, il quale è stato escluso da tale liberalizzazione perché ritenuto dotato di
un interesse generale costituzionalmente rilevante, quale è quello alla salute» .
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Dall’altro lato, il proprietario del distributore intermedio che acquista far-
maci da una farmacia aperta al pubblico viene chiamato nella realizzazione del
suddetto reato di cui all’art. 147, comma 4, del d.lgs. n. 219/2006 in concorso
con il soggetto/società titolare della farmacia cedente. Inoltre, contravvenendo
all’art. 104 del d.lgs. n. 219/2006, realizza una irregolarità che viene posta all’at-
tenzione della competente autorità amministrativa nell’ottica di una rivalutazio-
ne della rilasciata autorizzazione all’attività di grossista.
6 Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 28751 del 4 luglio 2013.
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