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SCIENTIAE
7. La cessione di farmaci dalla farmacia al distributore intermedio
Da quanto sopra descritto, emerge chiaramente come:
l’esercizio della farmacia e l’attività di distribuzione intermedia siano
due esercizi nettamente differenti, che devono essere condotti con modalità
assolutamente separata;
non possa essere ammessa la cessione di medicinali dalla farmacia verso
il grossista.
Le attività svolte dal Nucleo Carabinieri Agenzia Italiana del Farmaco
hanno evidenziato come le motivazioni sottese all’illecito passaggio di farmaci
dall’esercizio della farmacia ad una attività di distribuzione intermedia siano
riconducibili esclusivamente a motivazioni di carattere economico. Infatti, in
particolare per i farmaci non rimborsati dal SSN, le aziende riservano alle far-
macie una percentuale di sconto superiore a quella praticata ai distributori inter-
medi. Pertanto, il farmacista/società titolare di farmacista che possiede anche
un distributore intermedio, nel generare commistione tra i due profili autoriz-
zativi in suo possesso può massimizzare il profitto, ritenendo di poter acquista-
re farmaci con il codice univoco della propria farmacia per poi trasferirli alla
propria attività di distribuzione intermedia.
Il Ministero della Salute ha espresso un parere tecnico in materia precisando che:
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proprio poiché sottoposte a condizioni, limiti e requisiti differenti, oltre
che a provvedimenti autorizzativi diversi, le due attività sopradette, anche se svol-
te da una medesima persona, debbono essere assolutamente separate tra di loro;
i medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il proprio codice uni-
voco, debbono essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risul-
tano dall’autorizzazione all’esercizio di farmacia, e non possono che essere ven-
duti al pubblico, in quanto destinati all’esercizio di farmacia;
la farmacia in quanto tale è deputata all’erogazione dell’assistenza far-
maceutica e non può svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali,
anche se il suo titolare possiede l’autorizzazione all’esercizio di detta attività;
in nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla far-
macia e l’unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione,
che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente.
In relazione al detto a parere del Ministero della Salute, il TAR Lombardia ,
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nel respingere il ricorso presentato da una farmacia che ne chiedeva l’annullamen-
to, ha stabilito alcuni principi in materia di cui si riportano i passaggi significativi:
3 Ministero della Salute, Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio
Farmaceutico, parere n. 46884-P del 2 ottobre 2015.
4 TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sentenza n. 1109, pubblicata il 15 settembre 2017.
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