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SCIENTIAE




             7.  La cessione di farmaci dalla farmacia al distributore intermedio
                  Da quanto sopra descritto, emerge chiaramente come:
                    l’esercizio  della  farmacia  e  l’attività  di  distribuzione  intermedia  siano
             due esercizi nettamente differenti, che devono essere condotti con modalità
             assolutamente separata;
                    non possa essere ammessa la cessione di medicinali dalla farmacia verso
             il grossista.
                  Le  attività  svolte  dal  Nucleo  Carabinieri  Agenzia  Italiana  del  Farmaco
             hanno evidenziato come le motivazioni sottese all’illecito passaggio di farmaci
             dall’esercizio della farmacia ad una attività di distribuzione intermedia siano
             riconducibili esclusivamente a motivazioni di carattere economico. Infatti, in
             particolare per i farmaci non rimborsati dal SSN, le aziende riservano alle far-
             macie una percentuale di sconto superiore a quella praticata ai distributori inter-
             medi. Pertanto, il farmacista/società titolare di farmacista che possiede anche
             un distributore intermedio, nel generare commistione tra i due profili autoriz-
             zativi in suo possesso può massimizzare il profitto, ritenendo di poter acquista-
             re farmaci con il codice univoco della propria farmacia per poi trasferirli alla
             propria attività di distribuzione intermedia.
                  Il Ministero della Salute  ha espresso un parere tecnico in materia precisando che:
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                    proprio poiché sottoposte a condizioni, limiti e requisiti differenti, oltre
             che a provvedimenti autorizzativi diversi, le due attività sopradette, anche se svol-
             te da una medesima persona, debbono essere assolutamente separate tra di loro;
                    i medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il proprio codice uni-
             voco, debbono essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risul-
             tano dall’autorizzazione all’esercizio di farmacia, e non possono che essere ven-
             duti al pubblico, in quanto destinati all’esercizio di farmacia;
                    la farmacia in quanto tale è deputata all’erogazione dell’assistenza far-
             maceutica e non può svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali,
             anche se il suo titolare possiede l’autorizzazione all’esercizio di detta attività;
                    in nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla far-
             macia e l’unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione,
             che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente.
                  In relazione al detto a parere del Ministero della Salute, il TAR Lombardia ,
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             nel respingere il ricorso presentato da una farmacia che ne chiedeva l’annullamen-
             to, ha stabilito alcuni principi in materia di cui si riportano i passaggi significativi:

             3    Ministero  della  Salute,  Direzione  Generale  dei  Dispositivi  Medici  e  del  Servizio
                  Farmaceutico, parere n. 46884-P del 2 ottobre 2015.
             4    TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sentenza n. 1109, pubblicata il 15 settembre 2017.

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