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L’INVERSIONE DELLA FILIERA DEL FARMACO
«l’eliminazione dell’incompatibilità (in precedenza sussistente) tra l’eser-
cizio della distribuzione all’ingrosso e la vendita al dettaglio ha unicamente per-
messo lo svolgimento delle due attività in capo al medesimo soggetto giuridico,
ma non ha affatto determinato l’inversione dell’ordine logico-giuridico che
regola la filiera del farmaco e che trova la propria definizione e regolamentazio-
ne proprio nel d.lgs. 219/2006. Conseguentemente, la rimozione della suddetta
incompatibilità non ha determinato una “ineliminabile commistione” tra le due
attività che restano differenziate e diversamente regolate dal punto di vista
strutturale e gestionale»;
«la filiera del farmaco, regolamentata dal d.lgs. 219/2006, opera secondo
una direzione a senso unico, dal produttore al distributore all’ingrosso e da que-
sti alle farmacie per la vendita al dettaglio; l’eliminazione della incompatibilità
tra attività di distribuzione all’ingrosso e la vendita al dettaglio, come detto, non
hanno determinato lo stravolgimento della filiera predicato dalla ricorrente, ma
solo la possibilità per lo stesso soggetto, ove debitamente autorizzato, di svol-
gere le due, distinte attività»;
«la mancata differenziazione e la sostanziale commistione di due attività
che devono, invece, restare distinte (per quanto esercitate dal medesimo sogget-
to), si pone in contrasto con le esigenze di tutela della salute pubblica sopra evi-
denziate e perseguite dalla complessiva disciplina delineata, tra l’altro, dal d.lgs.
219/2006»;
«...la difficoltà nell’approvvigionamento dei farmaci a causa di un atteg-
giamento distorsivo della concorrenza... non giustifica l’inversione dell’ordine
logico della filiera del farmaco e degli ordinari rapporti tra gli operatori che,
come detto, prevedono che il grossista rifornisca la farmacia e non viceversa».
Il Consiglio di Stato ha peraltro successivamente respinto l’appello per
l’annullamento della sopra riportata Sentenza .
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8. Profili di responsabilità
Alla luce di quanto sopra descritto, il transito di farmaci acquistati tramite la
farmacia, utilizzando il proprio codice univoco, verso un distributore intermedio,
spesso di proprietà del medesimo titolare di farmacia, costituisce un illecito e pre-
senta criticità meritevoli di approfondimento, sia dal punto di vista sanzionatorio
che in relazione al buon andamento del servizio farmaceutico e alla tutela della
salute pubblica. Nel sistema normativo non è indicata una specifica sanzione, pena-
le o amministrativa, relativa alla condotta di inversione della filiera del farmaco.
5 Consiglio di Stato, in sede giurisprudenziale, Sezione III, Sentenza n. 5486, pubblicata il 21
settembre 2018.
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