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L’INVERSIONE DELLA FILIERA DEL FARMACO




                      «l’eliminazione dell’incompatibilità (in precedenza sussistente) tra l’eser-
               cizio della distribuzione all’ingrosso e la vendita al dettaglio ha unicamente per-
               messo lo svolgimento delle due attività in capo al medesimo soggetto giuridico,
               ma  non  ha  affatto  determinato  l’inversione  dell’ordine  logico-giuridico  che
               regola la filiera del farmaco e che trova la propria definizione e regolamentazio-
               ne proprio nel d.lgs. 219/2006. Conseguentemente, la rimozione della suddetta
               incompatibilità non ha determinato una “ineliminabile commistione” tra le due
               attività  che  restano  differenziate  e  diversamente  regolate  dal  punto  di  vista
               strutturale e gestionale»;
                      «la filiera del farmaco, regolamentata dal d.lgs. 219/2006, opera secondo
               una direzione a senso unico, dal produttore al distributore all’ingrosso e da que-
               sti alle farmacie per la vendita al dettaglio; l’eliminazione della incompatibilità
               tra attività di distribuzione all’ingrosso e la vendita al dettaglio, come detto, non
               hanno determinato lo stravolgimento della filiera predicato dalla ricorrente, ma
               solo la possibilità per lo stesso soggetto, ove debitamente autorizzato, di svol-
               gere le due, distinte attività»;
                      «la mancata differenziazione e la sostanziale commistione di due attività
               che devono, invece, restare distinte (per quanto esercitate dal medesimo sogget-
               to), si pone in contrasto con le esigenze di tutela della salute pubblica sopra evi-
               denziate e perseguite dalla complessiva disciplina delineata, tra l’altro, dal d.lgs.
               219/2006»;
                      «...la difficoltà nell’approvvigionamento dei farmaci a causa di un atteg-
               giamento distorsivo della concorrenza... non giustifica l’inversione dell’ordine
               logico della filiera del farmaco e degli ordinari rapporti tra gli operatori che,
               come detto, prevedono che il grossista rifornisca la farmacia e non viceversa».
                    Il Consiglio di Stato ha peraltro successivamente respinto l’appello per
               l’annullamento della sopra riportata Sentenza .
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               8.  Profili di responsabilità
                    Alla luce di quanto sopra descritto, il transito di farmaci acquistati tramite la
               farmacia, utilizzando il proprio codice univoco, verso un distributore intermedio,
               spesso di proprietà del medesimo titolare di farmacia, costituisce un illecito e pre-
               senta criticità meritevoli di approfondimento, sia dal punto di vista sanzionatorio
               che in relazione al buon andamento del servizio farmaceutico e alla tutela della
               salute pubblica. Nel sistema normativo non è indicata una specifica sanzione, pena-
               le o amministrativa, relativa alla condotta di inversione della filiera del farmaco.

               5    Consiglio di Stato, in sede giurisprudenziale, Sezione III, Sentenza n. 5486, pubblicata il 21
                    settembre 2018.

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