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I BOSCHI VETUSTI: AVERNE CURA OGGI PER IL NOSTRO FUTURO DI DOMANI
Per le sue caratteristiche di “vetustà” e “depressione” essa rientra, inoltre,
nella fattispecie regolata dalla legge regionale della Regione Lazio n. 39/2002
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che prevede un vincolo specifico per le foreste con alberi appartenenti a un
popolamento gestito secondo gli schemi della selvicoltura coetanea, quando gli
alberi superano di una volta e mezza il turno minimo tra i tagli di rinnovazione
e quello successivo, non vengono ammesse utilizzazioni se non in caso di tagli
necessari a escludere comprovati pericoli per la pubblica incolumità. Per la
legge regionale a questo popolamento va applicata un’altra eccezione, poiché
essa è costituito da una faggeta “depressa” ovvero un particolare ecosistema a
prevalenza di faggio che riesce a crescere sotto la quota degli 800 metri , ove
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sono consentiti i soli tagli necessari alla conservazione della faggeta o per la
pubblica incolumità mentre sono esclusi quelli per fini produttivi .
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Il Piano di Assestamento forestale della faggeta di Monte Venere e
Fogliano, proposto dal Comune di Caprarola in collaborazione con un Ente di
ricerca, prevedeva la possibilità di operare tagli fino al 15% del volume legnoso
presente nella faggeta per favorire la rinnovazione dei faggi attraverso l’aspor-
tazione di singoli alberi .
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La delibera regionale di approvazione del Piano ha visto l’opposizione di
studiosi e Associazioni come WWF Italia, Italia Nostra, Lega Italiana
Protezione Uccelli (LIPU) e il Gruppo d’Intervento Giuridico che contestava-
no il valore scientifico della scelta posta nel Piano di assestamento il quale, sep-
pur mosso dal fine di provvedere alla conservazione della faggeta, andava di
fatto a ledere l’integrità ecosistemica della sua complessità ecologica di faggeta
vetusta oltre che “depressa”.
La Regione Lazio a sua volta si difendeva affermando che il Piano fosse
coerente con la normativa regionale poiché interessava non una faggeta “vetu-
sta” ma “depressa”, pertanto non poteva essere opposto il divieto di interventi
e, comunque, riteneva che non si trattasse di intervento ma di progetto finaliz-
zato a verificarne la rinnovazione ovvero la capacità di rigenerarsi da seme.
25 Legge della Regione Lazio n. 39 del 28 ottobre 2002, recante norme in materia di gestione
delle risorse forestali, in BUR n. 32 del 20 novembre 2002.
26 Che rappresenta la minima altitudine di crescita in Italia per questa specie.
27 Art. 34 bis della legge regionale Lazio n. 39 del 28 ottobre 2002.
28 Più precisamente, la sperimentazione prevedeva, in base alla delibera dirigenziale regionale
n. G11244 del 28 agosto 2019, la “realizzazione di piccole buche (inferiori a 100 mq) con il
taglio di singoli alberi - o al massimo di tre individui inferiori a 70 cm di diametro - con orien-
tamento nord - sud, individuate in modo casuale o dove già presenti dei nuclei di rinnova-
zione di faggio affermata, con particolare analisi di alberi che, cadendo, non provochino sot-
tocavalli, che siano rilasciati tutti gli alberi morti o senescenti in piedi, tutti gli alberi morti a
terra e sia prevista cercinatura di alberi per favorire l’agrifoglio presente e, comunque, con
asportazione della massa inferiore al 15% di quella presente”.
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