Page 40 - Rassegna 2024-1-Inserto
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INSERTO
La ratio della norma è stata conformata all’esigenza di contrastare la vio-
lenza sulle donne e alla violenza domestica. In particolare la vittima è una per-
sona (o più persone) determinata che spesso non dispone di documentazione
delle condotte violente in suo danno. Pertanto, al fine di permettere un tempe-
stivo intervento repressivo, con finalità preventive, è permesso alla polizia giu-
diziaria di procedere all’arresto in flagranza differita nel caso dell’accertamento
dei delitti già ricompresi dagli artt. 387-bis c.p., 572 e 612-bis c.p. (per i quali era
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e in quasi flagranza).
Proprio dall’esame della norma si percepisce il ruolo fondamentale delle
forze di polizia, che procedono anche e soprattutto in forza di un bagaglio
conoscitivo della situazione, derivante dalla ricezione di precedenti
denunce/querele da parte della vittima che fanno ricondurre alla sussistenza
quindi, di un reato abituale. Il percorso investigativo che sorregge l’esecuzione
della misura da parte delle forze di polizia si fonda, pertanto, sull’esistenza di
documentazione video foto-grafica degli eventi (qualora in possesso della vitti-
ma) o comunque di ogni altra documentazione legittimamente ottenuta da
dispositivi di comunicazione informatica o telematica. Si fa rifermento all’ac-
quisizione di messaggistica istantanea, e-mail, sms, di lettere, o in ogni caso di
file audio, foto e video, dalla cui analisi emerga inequivocabilmente il fatto.
Ovviamente la documentazione in esame deve necessariamente essere colloca-
bile nelle precedenti 48 ore, al fine di consentire l’adozione del provvedimento
che si è differito, ma che tuttavia non può prescindere da una contingente situa-
zione di pericolo ed emergenza.
È chiaro che risulta particolarmente sussistente l’acquisizione di sms, mes-
saggistica internet o di e-mail, laddove, anche nell’immediatezza, risulta incon-
futabile l’accertamento della data e dell’ora dell’evento, nonché la riconducibili-
tà all’autore.
6. Deroghe per l’applicabilità delle misure cautelari
All’art. 13 della legge 168/2023 è prevista la deroga per l’applicazione
delle misure cautelari, anche custodiali. È utile precisare che l’art. 280 c.p.p., al
comma 1 circoscrive l’applicabilità di detta misura cautelare solo quando si pro-
cede per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo o comunque superiore ai tre
anni. Oltre ai limiti imposti ai successivi commi dalla citata norma, è stata
opportunamente inserito il comma 3-bis che esautora il limite di applicazione
delle misure in ordine ai reati elencati nel paragrafo precedente. Relativamente
invece l’applicazione della custodia cautelare in carcere, la stessa è estesa anche
nel caso di pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie.
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