Page 40 - Rassegna 2024-1-Inserto
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INSERTO




                  La ratio della norma è stata conformata all’esigenza di contrastare la vio-
             lenza sulle donne e alla violenza domestica. In particolare la vittima è una per-
             sona (o più persone) determinata che spesso non dispone di documentazione
             delle condotte violente in suo danno. Pertanto, al fine di permettere un tempe-
             stivo intervento repressivo, con finalità preventive, è permesso alla polizia giu-
             diziaria di procedere all’arresto in flagranza differita nel caso dell’accertamento
             dei delitti già ricompresi dagli artt. 387-bis c.p., 572 e 612-bis c.p. (per i quali era
             previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e in quasi flagranza).
                  Proprio dall’esame della norma si percepisce il ruolo fondamentale delle
             forze di polizia, che procedono anche e soprattutto in forza di un bagaglio
             conoscitivo  della  situazione,  derivante  dalla  ricezione  di  precedenti
             denunce/querele da parte della vittima che fanno ricondurre alla sussistenza
             quindi, di un reato abituale. Il percorso investigativo che sorregge l’esecuzione
             della misura da parte delle forze di polizia si fonda, pertanto, sull’esistenza di
             documentazione video foto-grafica degli eventi (qualora in possesso della vitti-
             ma)  o  comunque  di  ogni  altra  documentazione  legittimamente  ottenuta  da
             dispositivi di comunicazione informatica o telematica. Si fa rifermento all’ac-
             quisizione di messaggistica istantanea, e-mail, sms, di lettere, o in ogni caso di
             file  audio,  foto  e  video,  dalla  cui  analisi  emerga  inequivocabilmente  il  fatto.
             Ovviamente la documentazione in esame deve necessariamente essere colloca-
             bile nelle precedenti 48 ore, al fine di consentire l’adozione del provvedimento
             che si è differito, ma che tuttavia non può prescindere da una contingente situa-
             zione di pericolo ed emergenza.
                  È chiaro che risulta particolarmente sussistente l’acquisizione di sms, mes-
             saggistica internet o di e-mail, laddove, anche nell’immediatezza, risulta incon-
             futabile l’accertamento della data e dell’ora dell’evento, nonché la riconducibili-
             tà all’autore.

             6.  Deroghe per l’applicabilità delle misure cautelari
                  All’art.  13  della  legge  168/2023  è  prevista  la  deroga  per  l’applicazione
             delle misure cautelari, anche custodiali. È utile precisare che l’art. 280 c.p.p., al
             comma 1 circoscrive l’applicabilità di detta misura cautelare solo quando si pro-
             cede per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo o comunque superiore ai tre
             anni.  Oltre  ai  limiti  imposti  ai  successivi  commi  dalla  citata  norma,  è  stata
             opportunamente inserito il comma 3-bis che esautora il limite di applicazione
             delle misure in ordine ai reati elencati nel paragrafo precedente. Relativamente
             invece l’applicazione della custodia cautelare in carcere, la stessa è estesa anche
             nel caso di pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie.


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