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INSERTO




             giudiziaria di farsi assistere da un esperto in psicologia all’atto dell’acquisizione
             delle sommarie informazioni. Inoltre, al fine di evitare il verificarsi della cosid-
             detta “vittimizzazione secondaria”, limita il reiterarsi delle escussioni della vitti-
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             ma, tranne se indispensabili per le indagini .
                  Tra le misure idonee a fornire una maggiore tutela alle vittime, va menzio-
             nata la novità inserita dall’art. 14 della legge 168/2023 (approfondita per le parti
             di  maggiore  interesse  nei  paragrafi  seguenti)  in  modifica  all’art.  299  c.p.p.
             (Revoca e sostituzione delle misure). La norma prevede la comunicazione alla
             persona offesa che lo richieda per il tramite della polizia giudiziaria, dei provve-
             dimenti di scarcerazione o di cessazione della misura detentiva, emessa nei con-
             fronti dell’imputato in stato di custodia cautelare o dell’internato, nonché della
             sua evasione e della sottrazione all’esecuzione del provvedimento.

             3.  Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
                  Sempre la legge 168/2023 ha introdotto l’articolo 384-bis c.p.p. In casi di
             necessità ed urgenza, gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizza-
             zione resa anche oralmente dal pubblico ministero, hanno facoltà di disporre
             l’allontanamento urgente della casa familiare della vittima, nei confronti di chi
             è colto in flagranza dei delitti di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento,
             che rappresenta una parziale deroga alla riserva di giurisdizione dell’autorità
             giudiziaria, fa comprendere ancora una volta il ruolo fondamentale delle forze
             di polizia nell’adozione di provvedimenti a tutela delle vittime. I presupposti per
             l’adozione della misura non posso prescindere, infatti, dal concreto pericolo che
             le condotte delittuose si possono verificare, attuando pertanto una tempestiva
             azione di tutela alla vita e all’integrità fisica o psichica della persona offesa.
                  Va  puntualizzato  che  le  misure  precautelari  determinano  un’anticipata
             restrizione della libertà, che trova giustificazione in due ragioni: l’essenziale pre-
             minenza della difesa sociale che richiede la protezione della collettività dal cri-
             mine e le esigenze di ordine processuale relative al regolare esercizio dell’azione
             penale. Di fatti, entro quarantotto ore dall’adozione della misura, il pubblico
             ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente
             in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d’urgenza è
             stato eseguito.
                  La misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare,
             resasi più volte un valido strumento adottabile dalle forze di polizia, fu intro-
             dotta dalla cosiddetta “Legge sul femminicidio”, proprio con l’intento di tute-
             lare quanto più possibile le vittime.
             5    Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

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