Page 39 - Rassegna 2024-1-Inserto
P. 39
RUOLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI
4. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e
del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
(art. 387-bis c.p.p.)
Con il cosiddetto “codice rosso”, sono state apportate modifiche al
codice penale e al codice di procedura penale al fine di garantire maggiori
tutele alle vittime di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesio-
ni, commesse in contesti famigliari, o nell’ambito di relazioni di convivenza,
assicurando quindi una più tempestiva adozione degli interventi cautelari/di
prevenzione.
La norma prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi, nei
confronti di chiunque violi gli obblighi derivanti dai provvedimenti che
applicano le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di
procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codi-
ce.
Nella flagranza del reato è legittimo l’arresto da parte delle forze di polizia
dell’autore della violazione del provvedimento. La circostanza è stata chiarita
anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha sottolineato un tema molto
importante , relativamente, tra le altre, la modifica dell’art. 380 del codice pena-
6
7
le, introducendo l’arresto obbligatorio in flagranza di chi viola il dispositivo del
divieto di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.
É stata conferita quindi una maggiore aderenza della misura al fenomeno,
affidando al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, il compito di interve-
nire in casi di urgenza e prima che il giudice possa emettere un provvedimento,
quando sussiste un grave e attuale pericolo per la vita della vittima o per la sua
integrità fisica.
5. Arresto in flagranza differita
L’articolo 10 della legge 168/2023 ha introdotto all’articolo 382-bis del
codice di procedura penale, l’arresto in flagranza differita.
La misura si era già dimostrata di grande utilità per l’accertamento dei fatti
e l’individuazione degli autori di reati commessi in occasione di manifestazione
sportive, quando non è possibile procedere all’arresto in flagranza, essendo pre-
minente l’esigenza di tutelare l’incolumità e la sicurezza pubblica.
In questo caso il provvedimento si realizza all’esito dell’analisi della docu-
mentazione video-fotografica e all’identificazione dei rei, entro quarantotto ore
dagli eventi.
6 Si fa riferimento alla sentenza n. 36775/2022 del 12 Settembre 2022.
7 Introdotta con la legge 27 settembre 2021, n. 134.
37