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RUOLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI




               4.  Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e
                  del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
                  (art. 387-bis c.p.p.)
                    Con  il  cosiddetto  “codice  rosso”,  sono  state  apportate  modifiche  al
               codice penale e al codice di procedura penale al fine di garantire maggiori
               tutele alle vittime di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesio-
               ni, commesse in contesti famigliari, o nell’ambito di relazioni di convivenza,
               assicurando quindi una più tempestiva adozione degli interventi cautelari/di
               prevenzione.
                    La norma prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi, nei
               confronti  di  chiunque  violi  gli  obblighi  derivanti  dai  provvedimenti  che
               applicano le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di
               procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codi-
               ce.
                    Nella flagranza del reato è legittimo l’arresto da parte delle forze di polizia
               dell’autore della violazione del provvedimento. La circostanza è stata chiarita
               anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha sottolineato un tema molto
               importante , relativamente, tra le altre, la modifica  dell’art. 380 del codice pena-
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               le, introducendo l’arresto obbligatorio in flagranza di chi viola il dispositivo del
               divieto di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.
                    É stata conferita quindi una maggiore aderenza della misura al fenomeno,
               affidando al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, il compito di interve-
               nire in casi di urgenza e prima che il giudice possa emettere un provvedimento,
               quando sussiste un grave e attuale pericolo per la vita della vittima o per la sua
               integrità fisica.

               5.  Arresto in flagranza differita
                    L’articolo 10 della legge 168/2023 ha introdotto all’articolo 382-bis del
               codice di procedura penale, l’arresto in flagranza differita.
                    La misura si era già dimostrata di grande utilità per l’accertamento dei fatti
               e l’individuazione degli autori di reati commessi in occasione di manifestazione
               sportive, quando non è possibile procedere all’arresto in flagranza, essendo pre-
               minente l’esigenza di tutelare l’incolumità e la sicurezza pubblica.
                    In questo caso il provvedimento si realizza all’esito dell’analisi della docu-
               mentazione video-fotografica e all’identificazione dei rei, entro quarantotto ore
               dagli eventi.

               6    Si fa riferimento alla sentenza n. 36775/2022 del 12 Settembre 2022.
               7    Introdotta con la legge 27 settembre 2021, n. 134.

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