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RUOLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI




               violenza di genere, in quanto potenziale e verosimile espressione di violenza
               fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una donna in quanto
               tale. Parliamo dei reati di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), di maltrattamenti
               contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di violenze sessuali (art. 609-bis,
               609-ter, e 609-octies c.p.).
                    La legge 168 del 2023, ad oggetto “disposizioni per il contrasto della vio-
               lenza sulle donne e della violenza domestica”, è intervenuta a parziale modifica
               di disposizioni del codice penale, di procedura penale, nonché in tema delle
               leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
                    Tra gli obiettivi della legge risulta centrale l’incremento dei diritti della per-
               sona offesa e soprattutto della sua incolumità.

               2.  Misure a sostegno delle vittime di atti persecutori
                    Le misure di sostegno delle vittime di atti persecutori introdotte dall’arti-
               colo 11 del D.L. 11/2009 (convertito in legge 38/2009) prevedono l’acquisizio-
               ne della notizia di reato da parte della vittima, la sua successiva escussione, ma
               anche  l’assunzione  di  informazioni  dai  testimoni,  che  rappresentano  un
               momento cruciale per la fedele ricostruzione dei fatti. Già in questa fase l’ordi-
               namento prevede misure di sostegno delle vittime di atti persecutori al fine di
               promuovere un racconto libero, al riparo da ogni timore di ritorsione da parte
               degli autori delle violenze. Le Forze dell’ordine, infatti, devono fornire alle vit-
               time indicazioni sui centri antiviolenza, instaurando contatti diretti tra queste e
               le strutture presenti sul territorio.
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                    La Riforma “Cartabia” , nell’ottica di favorire un processo penale più effi-
               cace e celere, è intervenuta anche sull’art. 351 c.p.p. (altre sommarie informa-
               zioni). Come si evince infatti dal confronto tra il testo dell’art. 351 c.p.p. della
               pregressa disciplina e quello attuale, è previsto che la persona escussa sia avvi-
               sata del diritto di ottenere, a sua richiesta, la documentazione in forma fonogra-
               fica dell’audizione, salva l’indisponibilità della necessaria strumentazione .
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                    La stessa norma , come per i minori, offriva già una maggiore tutela per le
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               vittime particolarmente vulnerabili, prevedendo, dal 2013 , l’obbligo della polizia
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               1    Varata dal Governo con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione delle dele-
                    ga n. 134/2021.
               2    Art. 351, 1-quater c.p.p.
               3    Art. 351, 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter,
                    600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
                    609-undecies e 612-bis del codice penale.
               4    Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. c), della legge 1° ottobre 2012, n. 172 e, succes-
                    sivamente, modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b-ter), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, con-
                    vertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

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