Page 18 - Rassegna 2024-1-Inserto
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INSERTO




             edittale di cui al comma 1, e quelle all’applicazione della custodia cautelare in
             carcere, ai delitti previsti dagli articoli 387-bis (violazione dei provvedimenti di
             allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi fre-
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             quentati dalla persona offesa)  e 582 (lesione personale) nelle ipotesi aggravate
             ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1,
             numero 1, e secondo comma del codice penale.
                  Contestualmente nella udienza di convalida dell’arresto (art. 391, comma
             5 c.p.p.), sempre che ricorrano le condizioni di cui all’art. 273 e taluna delle esi-
             genze cautelari di cui all’art. 274, il giudice può disporre l’applicazione di una
             misura coercitiva a norma dell’art. 291, anche se si procede per il delitto previ-
             sto dall’art. 387-bis (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa
             familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offe-
             sa) e pure fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280
             c.p.p. Sono state inasprite anche le conseguenze derivanti dalla trasgressione alle
             prescrizioni imposte con l’applicazione di misure cautelari, poiché , a seguito
             dell’introduzione del nuovo comma 1-ter all’art. 276, in caso di trasgressione alle pre-
             scrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazio-
             ne o da altro luogo di privata dimora…, il giudice dispone la revoca della misura e la sosti-
             tuzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.
                  Pertanto alla violazione delle prescrizioni, purché non siano valutate dal
             giudice di lieve entità, ne deriverà l’automatica applicazione della custodia in
             carcere.
                  Il sistema normativo ispirato alla massima protezione possibile della vitti-
             ma dei delitti di violenza sulle donne e domestica è stato significativamente
             potenziato anche con apprezzabili nuove disposizioni sull’uso del braccialetto
             elettronico.
                  Infatti attraverso l’intervento operato sull’art. 275 c.p.p. è previsto che il
             giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari, anche in sostituzione
             della custodia in carcere, debba prescrivere le modalità di controllo con mezzi
             elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica
             da parte della polizia giudiziaria, salvo che le ritenga non necessarie.

             5    Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvici-
                  namento ai luoghi frequentati dalla persona offesa):
                  Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provve-
                  dimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di pro-
                  cedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la
                  reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di
                  protezione previsto dall’articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provve-
                  dimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi
                  o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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