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PRINCIPALI NOVITÀ LEGISLATIVE (LEGGE N. 168/2023)
Merita di essere sottolineata la circostanza che il legislatore, con riguardo
all’applicazione del braccialetto elettronico, ha sostituito l’accertamento della
disponibilità dello strumento, che quindi viene data per certa, con la fattibilità
tecnica, cioè con la mancanza di impedimenti tecnici alla sua applicazione.
Particolarmente gravi gli effetti conseguenti alla trasgressione delle pre-
scrizioni inerenti anche l’applicazione del braccialetto elettronico, infatti, attra-
verso la modifica del comma 1-ter dell’art. 276 c.p.p. è previsto che, comunque, in
caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui
all’articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, il giudice
dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che
il fatto sia di lieve entità.
Sintomatica della “speciale” attenzione che il legislatore ha riservato alle
esigenze di protezione delle vittime di condotte criminose di violenza di genere
e domestica è la novità della disposizione secondo la quale , quando si procede
per uno dei delitti di cui al comma 6 dell’art. 282-bis , il giudice prescrive sempre
le modalità di controllo previste dall’art. 275-bis, quindi l’uso del braccialetto
elettronico, e deve altresì applicare l’obbligo di mantenere una determinata
distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da
altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che
la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro, ed in tal caso, prescrivendo
le relative modalità ed anche imponendo eventuali limitazioni.
Con lo stesso provvedimento il giudice dispone che, qualora l’imputato
neghi il consenso all’adozione di queste modalità di controllo, ovvero l’organo
delegato per l’esecuzione ne accerti la non fattibilità tecnica siano applicate,
anche congiuntamente, ulteriori misure cautelari anche più gravi.
Analoghe le nuove disposizioni che riguardano l’art. 282-ter il cui comma
1, così come sostituito, il quale prevede che il giudice prescrive all’imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di man-
tenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi
o dalla persona offesa, disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previ-
ste dall’articolo 275-bis.; nello stesso tempo, ove l’imputato neghi il consenso
all’applicazione del braccialetto elettronico, l’organo delegato per l’esecuzione
accerti la non fattibilità tecnica, con il medesimo provvedimento che dispone il
divieto di avvicinamento il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di
una misura più grave.
Spetta al giudice valutare se ricorrano ulteriori esigenze di tutela, in tal caso,
può prescrive all’imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente
frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da suoi conviventi o
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