Page 16 - Rassegna 2024-1-Inserto
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INSERTO
Il controllo sull’osservanza delle disposizioni da parte del Procuratore
Generale sta ad indicare che ogni eventuale violazione potrebbe eventualmente
assumere rilievo anche disciplinare per i magistrati interessati.
Al riguardo è utile ricordare che secondo l’art. 124 c.p.p.: i magistrati, i can-
cellieri… gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad osservare le norme del
codice anche quando l’inosservanza non importa la nullità o altre sanzione processuale, che
pone a carico dei dirigenti degli uffici l’obbligo di vigilare sulla osservanza della
disposizione anche ai fini della responsabilità disciplinare.
La drammatica realtà della violenza sulle donne e della violenza domestica,
che pare inarrestabile e difficilmente contrastabile con gli ordinari strumenti
processuali, ha “suggerito” al legislatore il ricorso ad un istituto che anticipa
notevolmente la protezione delle vittime con un intervento “straordinario”
degli organi di polizia e che costituisce una assoluta novità nel panorama del
contrasto alla violenza domestica.
Ci si riferisce alla c.d. “vigilanza dinamica” prevista dal nuovo art. 3.1 del
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D.L. 93/2013 conv. nella L. 119/2013 , per il quale in tutte le ipotesi di reato di
cui all’art. 362, comma 1-ter, l’organo di polizia che procede a seguito di denun-
cia o querela per le indicate ipotesi di reato commessi in ambito di violenza domestica,
qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazio-
ne della condotta è tenuto a darne comunicazione al Prefetto il quale, sulla base
delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all’art. 5,
comma 2 D.L. 83/2002 conv. nella L. 133/2002, può adottare misure di vigilanza
dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.
Questa speciale modalità di protezione potrà rivelarsi auspicabilmente
efficace soprattutto ove siano stati commessi gravi delitti, come ad esempio il
tentato femminicidio, ovvero quando l’autore di condotte particolarmente vio-
lente non sia stato identificato o sia irreperibile e, quindi, la incolumità della vit-
tima sia esposta a rischio concreto e molto elevato.
Gli interventi del legislatore del 2023 finalizzati a “rafforzare” le misure
cautelari e l’uso del braccialetto elettronico si caratterizzano per il fatto che
sono stati attuati seguendo, sostanzialmente, tre direttive:
3 Art. 3.1 (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica):
1. L’organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai
delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito
di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi
di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base
delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002,
n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a
tutela della persona offesa.
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