Page 16 - Rassegna 2024-1-Inserto
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INSERTO




                  Il  controllo  sull’osservanza  delle  disposizioni  da  parte  del  Procuratore
             Generale sta ad indicare che ogni eventuale violazione potrebbe eventualmente
             assumere rilievo anche disciplinare per i magistrati interessati.
                  Al riguardo è utile ricordare che secondo l’art. 124 c.p.p.: i magistrati, i can-
             cellieri… gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad osservare le norme del
             codice anche quando l’inosservanza non importa la nullità o altre sanzione processuale, che
             pone a carico dei dirigenti degli uffici l’obbligo di vigilare sulla osservanza della
             disposizione anche ai fini della responsabilità disciplinare.
                  La drammatica realtà della violenza sulle donne e della violenza domestica,
             che pare inarrestabile e difficilmente contrastabile con gli ordinari strumenti
             processuali, ha “suggerito” al legislatore il ricorso ad un istituto che anticipa
             notevolmente  la  protezione  delle  vittime  con  un  intervento  “straordinario”
             degli organi di polizia e che costituisce una assoluta novità nel panorama del
             contrasto alla violenza domestica.
                  Ci si riferisce alla c.d. “vigilanza dinamica” prevista dal nuovo art. 3.1 del
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             D.L. 93/2013 conv. nella L. 119/2013 , per il quale in tutte le ipotesi di reato di
             cui all’art. 362, comma 1-ter, l’organo di polizia che procede a seguito di denun-
             cia o querela per le indicate ipotesi di reato commessi in ambito di violenza domestica,
             qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazio-
             ne della condotta è tenuto a darne comunicazione al Prefetto il quale, sulla base
             delle  valutazioni  espresse  nelle  riunioni  di  coordinamento  di  cui  all’art.  5,
             comma 2 D.L. 83/2002 conv. nella L. 133/2002, può adottare misure di vigilanza
             dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.
                  Questa  speciale  modalità  di  protezione  potrà  rivelarsi  auspicabilmente
             efficace soprattutto ove siano stati commessi gravi delitti, come ad esempio il
             tentato femminicidio, ovvero quando l’autore di condotte particolarmente vio-
             lente non sia stato identificato o sia irreperibile e, quindi, la incolumità della vit-
             tima sia esposta a rischio concreto e molto elevato.
                  Gli interventi del legislatore del 2023 finalizzati a “rafforzare” le misure
             cautelari e l’uso del braccialetto elettronico si caratterizzano per il fatto che
             sono stati attuati seguendo, sostanzialmente, tre direttive:

             3    Art. 3.1 (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica):
                  1. L’organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai
                  delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito
                  di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi
                  di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base
                  delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all’articolo 5, comma 2, del
                  decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002,
                  n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a
                  tutela della persona offesa.

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